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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11267/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 13/06/2024. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché la Corte rileva una causa di inammissibilità formale: il ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e non può essere proposto personalmente dalla parte. La decisione richiama anche l'orientamento delle Sezioni Unite che ribadisce tale regola per qualunque provvedimento impugnato in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'imputato e quindi privo della sottoscrizione di un difensore cassazionista, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. Rilevata la causa di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., la Corte ha provveduto senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha applicato le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La proposizione personale del ricorso integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità per tale ragione può provvedersi senza formalità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    All'inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, nei termini fissati dal dispositivo, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'impugnazione deve essere proposta e sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso personale della parte è inammissibile.
  • La prescrizione di cui all'art. 613 c.p.p. opera per qualsiasi tipo di provvedimento impugnato in cassazione, in ragione della natura tecnica del giudizio di legittimità.
  • Quando l'inammissibilità deriva dalla sottoscrizione del ricorso da parte non legittimata, la Corte può dichiararla senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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