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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20188/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione all'esecuzione proposta contro un pignoramento presso terzi relativo a crediti della SOMO e della Repubblica dell'Iraq; i ricorrenti deducevano l'impignorabilità dei crediti (destinati a fini istituzionali) e, in una seconda opposizione, allegavano documenti sopravvenuti (in particolare una risoluzione del Ministero della Giustizia iracheno che imponeva un vincolo di destinazione sulle somme). La Corte d'Appello di Firenze aveva dichiarato inammissibile la seconda opposizione per difetto di interesse ad agire ritenendo che fosse già pendente analoga domanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo pregiudiziale la nullità del giudizio di merito per difetto di contraddittorio integrale, in quanto i terzi pignorati (banche che avevano reso dichiarazione di quantità positiva) non erano stati chiamati in causa e risultavano litisconsorti necessari nelle opposizioni ad esecuzione presso terzi. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Firenze, che dovrà riesaminare la controversia a contraddittorio pieno (con ordine di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità).

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma che il giudice avrebbe applicato in modo errato nel ritenere carenza di interesse ad agire dell'opponente; la Corte rileva che la questione dell'ammissibilità di una seconda opposizione non è preclusa dall'art. 615 e va comunque valutata alla luce della integrità del contraddittorio.

  • art. 615 cod. proc. civ.

    La Corte osserva che tale articolo non vieta la proposizione di più opposizioni all'esecuzione da parte dell'esecutato e che possono essere esperite opposizioni autonome per ragioni nuove o documenti sopravvenuti.

  • art. 543 e ss. cod. proc. civ.

    nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario

    La norma disciplina l'espropriazione presso terzi e, come interpretato dalla giurisprudenza citata, implica che il terzo pignorato debba essere chiamato in giudizio come litisconsorte necessario nelle opposizioni all'esecuzione che riguardano il suo obbligo/posizione.

  • art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.

    La Corte applica il principio secondo cui la nullità processuale derivante dalla mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta l'annullamento della pronuncia e la cassazione con rinvio per nuovo giudizio a contraddittorio pieno.

  • art. 354 cod. proc. civ.

    Richiamato in connessione alla rilevabilità d'ufficio della nullità del giudizio per difetto di contraddittorio e alle conseguenze sulla pronuncia impugnata.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma che ha consentito alla Corte di trattare il ricorso in camera di consiglio senza udienza pubblica, con deposito delle conclusioni del Procuratore Generale entro i termini previsti.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione relative a espropriazioni presso terzi, il terzo pignorato (ad es. la banca) è litisconsorte necessario: se non è stato chiamato il giudizio è viziato da nullità rilevabile d'ufficio e la pronuncia va cassata con rinvio per nuovo giudizio a contraddittorio integrale.
  • La proposizione di una seconda opposizione all'esecuzione non è automaticamente preclusa: possono essere dedotte ragioni nuove o documenti sopravvenuti, ma l'ammissibilità va valutata anche rispetto alla regola del rispetto del contraddittorio e alla possibile litispendenza o connessione con procedimenti già in corso.
  • Se si è già esperita una prima opposizione, prima di proporre una seconda è opportuno verificare se la prima è ancora pendente, se è stata definitivamente decisa (cosa che farebbe operare il divieto di reformatio in peius/ne bis in idem) e se le nuove ragioni sono tali da richiedere autonoma procedura; in ogni caso assicurare la chiamata di tutti i terzi interessati è essenziale.
  • La mancata evocazione dei terzi che hanno obblighi o diritti sulla somma pignorata espone al rischio di annullamento della decisione: le difese devono prevedere la convocazione o l'effettiva partecipazione di tali terzi o impugnare la procedura per nullità se sono stati esclusi.
  • In termini pratici, chi si oppone a un pignoramento presso terzi dovrebbe contestualmente evocare i terzi pignorati o chiedere che siano chiamati, valutare misure cautelari (sospensione) e documentare ogni fatto sopravvenuto che giustifichi una nuova opposizione.

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