Cassazione Penale, Sentenza n. 400/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 9/05/2022 con cui la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la loro istanza di revoca o sospensione dell'ordine di sgombero e demolizione di un manufatto abusivo. Essi deducevano incompetenza funzionale e richiamavano l'art. 665, comma 4, c.p.p., sostenendo che, poiché l'esecuzione dell'ordine di demolizione era stata avviata formalmente il 15/03/2016, cioè dopo il passaggio in giudicato (29/06/2015) della successiva sentenza resa dal Tribunale di Nola, la competenza per l'esecuzione doveva spostarsi al Tribunale che aveva pronunciato l'ultima sentenza irrevocabile.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha richiamato il carattere funzionale, assoluto e inderogabile della competenza del giudice dell'esecuzione e le regole dell'art. 665 c.p.p., ma ha affermato che la regola di concentrazione dell'art. 665, comma 4 (competenza al giudice che ha pronunciato per ultimo in caso di pluralità di provvedimenti) va conciliata con il principio della perpetuatio jurisdictionis. Poiché la procedura esecutiva era stata avviata nel 2013 dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli (con attività continuativa culminata poi anche nella demolizione coercitiva), la competenza era già radicata presso quella Corte e vi è rimasta nonostante il successivo passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nola. La demolizione è quindi considerata un ulteriore sviluppo della procedura iniziata nel 2013 e la Corte d'appello di Napoli era legittimata a proseguire l'esecuzione. Ricorrenti condannati alle spese.
Norme richiamate
Codice di procedura penale - art. 665, comma 1
salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato
la regola generale assegna al giudice che ha deliberato il provvedimento la competenza per la sua esecuzione
Codice di procedura penale - art. 665, comma 4
l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi
in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza è attribuita al giudice che ha pronunciato per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile; tale norma è però interpretata in modo estensivo dalla giurisprudenza e bilanciata dal principio della perpetuatio jurisdictionis
Codice di procedura penale - art. 655
norma richiamata per indicare l'iniziativa del pubblico ministero nell'avvio dell'esecuzione; l'attivazione dell'esecuzione da parte del PM secondo art. 655 può radicare la competenza del giudice dell'esecuzione
Principio della perpetuatio jurisdictionis (giurisprudenziale)
una volta avviata l'esecuzione presso un ufficio giudiziario, la competenza rimane ancorata a quello stato di fatto; evita trasferimenti di procedimenti esecutivi ogni volta che sopravvengano nuovi giudicati e garantisce ragionevole celerità e continuità dell'esecuzione
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale, assoluta e inderogabile: va individuata secondo le regole del codice di procedura penale (art. 665 e segg.).
- L'art. 665, comma 4, attribuisce la competenza al giudice che ha pronunciato per ultimo in caso di pluralità di provvedimenti, ma questa regola è temperata dal principio della perpetuatio jurisdictionis: se l'esecuzione è già stata avviata presso un determinato ufficio, la competenza permane a tale ufficio anche se successivamente sopravvengano sentenze divenute irrevocabili emesse da altro giudice.
- Per valutare la competenza conta l'effettivo avvio e la continuità della procedura esecutiva (anche se alcune formalità successive sono poste in date posteriori): l'iniziativa del pubblico ministero ai sensi dell'art. 655 c.p.p. può essere sufficiente a radicare la competenza.
- In presenza di esecuzioni complesse (es. demolizioni coattive) è preferibile la concentrazione delle questioni esecutive in un'unica autorità per ragioni di efficienza e efficacia dell'intervento giudiziario.
- Se si ritiene che la competenza debba spostarsi per effetto di un nuovo giudicato, è necessario dimostrare che la procedura esecutiva non era già efficacemente avviata e che non sussiste continuità procedurale anteriore al nuovo passaggio in giudicato.
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