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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29604/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione del supplemento di pensione ex Enpals, con specifico riferimento al trattamento dei lavoratori dello spettacolo e alla determinazione della c.d. quota B. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado una decisione favorevole che escludeva l’applicazione, alla quota B, del massimale pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto inoperante il massimale pensionabile nel calcolo della quota B. Il resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, anche per asserito giudicato interno, ma tale eccezione è stata respinta. La Corte di cassazione ha invece ritenuto fondato il motivo dell’INPS, richiamando un orientamento di legittimità consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B, la retribuzione giornaliera pensionabile resta soggetta al limite di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, non essendo intervenuta alcuna abrogazione espressa né risultando una incompatibilità con la disciplina successiva.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità sollevata dal resistente, ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, affinché decida nuovamente attenendosi al principio di diritto consolidato sulla permanenza del massimale pensionabile anche per la quota B. La Corte ha anche demandato al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo non risulta abrogato e continua a operare anche nel calcolo della quota B del trattamento pensionistico.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    Il rinvio contenuto nella norma non esclude l’applicazione del massimale pensionabile; la disposizione è ritenuta compatibile con la permanenza del limite di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.

  • art. 12 d.lgs. n. 503/1992

    Il comma 1 disciplina le aliquote di rendimento; il richiamo del sistema pensionistico di settore non è interpretato nel senso di eliminare i limiti massimi alla retribuzione pensionabile previsti nei singoli ordinamenti.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    La quota A riguarda le anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993; la quota B riguarda le anzianità contributive successive a tale data.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per il rito camerale e i tempi di decisione.

Massime di principio

  • Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la determinazione della quota B deve avvenire nel rispetto del massimale retributivo giornaliero previsto dalla disciplina speciale, salvo un’esplicita abrogazione o una incompatibilità normativa inequivoca.
  • Il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni in diritto isolate, ma sull’unità minima di decisione; pertanto, la censura che investa anche uno solo degli elementi della statuizione riapre l’esame dell’intera decisione su quel punto.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, il giudice di merito che se ne discosti senza adeguata giustificazione viola il principio di diritto affermato dalla Cassazione e la sentenza va cassata con rinvio.
  • Ai fini della riliquidazione di trattamenti pensionistici speciali, la disciplina previgente resta applicabile nei limiti in cui non sia espressamente derogata o incompatibile con la disciplina successiva, specie quando il sistema speciale risulta più favorevole agli iscritti.

Come è indicizzato

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RamiPrevidenza
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