Cassazione Penale, Ordinanza n. 25934/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto istanza di rimessione del procedimento ex art. 45 cod. proc. pen. Con il testo esaminato non emergono i presupposti di merito allegati a sostegno della richiesta; la decisione si concentra esclusivamente sul requisito processuale della notificazione dell'istanza alle altre parti entro sette giorni a cura del richiedente. La Corte rileva che tale adempimento non risulta effettuato e che la sua omissione determina l'inammissibilità della domanda. La memoria depositata dall'imputato non supera il rilievo formale. La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura e la condanna al pagamento della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, con esclusione delle spese processuali.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile l'istanza di rimessione del procedimento proposta dall'imputato, perché non notificata entro sette giorni alle altre parti come richiesto dall'art. 46 cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità viene pronunciata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 48, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue la condanna dell'istante al pagamento della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, senza applicazione delle spese processuali ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
Norme richiamate
norma che prevede l'istanza di rimessione del procedimento
l'istanza è inammissibile se non è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti; il termine e la notificazione sono richiesti a pena di inammissibilità
art. 48, comma 2, cod. proc. pen.
la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato per la declaratoria senza formalità di procedura
art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità è dovuto solo il pagamento alla Cassa delle ammende, non anche le spese processuali
Massime di principio
- L'istanza di rimessione del procedimento è soggetta a un rigoroso onere di notificazione alle altre parti entro il termine previsto dalla legge; la sua omissione determina una sanzione processuale di inammissibilità.
- Quando la legge qualifica un adempimento come richiesto a pena di inammissibilità, il giudice deve rilevare il mancato rispetto del requisito formale senza esaminare il merito della richiesta.
- La declaratoria di inammissibilità per vizi formali della domanda può essere pronunciata senza formalità di procedura nei casi previsti dal codice di rito.
- Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rimessione consegue la sola sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non anche la condanna alle spese processuali, se la disciplina speciale lo esclude.
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