Sentenza del 22/07/2015 n. 15423 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione favorevole alla contribuente. La CTR aveva ritenuto inesistente la notificazione dell'appello, poiché la relata, redatta su un foglio separato, non consentiva di collegarla con certezza né allo specifico atto di appello né alla contribuente destinataria. L'Agenzia sosteneva che il destinatario e l'atto notificato potessero essere individuati esaminando il contenuto dell'appello e che la consegna a una persona addetta allo studio del procuratore fosse sufficiente a dimostrare il buon esito della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava adeguatamente l'accertamento fattuale della CTR, secondo cui mancava un collegamento certo tra relata, destinatario e specifico atto di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, e comunque ritenuto infondato: non basta provare che sia stato notificato genericamente un atto, ma occorre dimostrare che la relata si riferisca proprio all'atto processuale del quale si sostiene la notificazione. La precedente pronuncia favorevole alla contribuente è quindi rimasta ferma. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La relata deve contenere gli elementi necessari a documentare la notificazione. Quando è separata dall'atto notificato, deve comunque risultare con certezza riferibile a quello specifico documento e al relativo destinatario.
Le nullità degli atti processuali sono valutate secondo il principio del raggiungimento dello scopo, ma tale principio non consente di superare l'assenza di prova dell'esistenza stessa della notificazione di quello specifico atto.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione delle norme processuali; tuttavia il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ricostruzione in fatto posta a fondamento della sentenza impugnata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo, indicato e illustrato secondo i requisiti processuali applicabili al momento della proposizione del ricorso.
Art. 366-bis c.p.c. ratione temporis
Per i ricorsi soggetti alla norma, la denuncia di vizio motivazionale richiedeva uno specifico momento di sintesi, distinto dall'illustrazione del motivo, idoneo a individuare chiaramente il fatto controverso e l'insufficienza della motivazione.
Massime di principio
- Per dimostrare la validità della notificazione di un atto processuale non è sufficiente provare che sia stato consegnato un atto qualsiasi: deve risultare con certezza che la relata si riferisca proprio all'atto oggetto del giudizio.
- Quando la relata è redatta su un foglio separato dall'atto notificato, occorrono elementi oggettivi di collegamento, quali riferimenti identificativi, congiunzioni materiali originarie o altri dati univoci; la semplice spillatura successiva non è necessariamente sufficiente.
- L'indicazione della persona che ha ricevuto la copia può non bastare se non sono identificabili con certezza il destinatario della notificazione e il documento consegnato.
- In caso di discordanza tra quanto indicato nell'atto processuale circa le modalità di notifica e quanto emerge dalla relata, la discordanza può indebolire la prova della notificazione, salvo che il contrasto sia chiaramente dimostrato come mero errore materiale.
- Chi invoca una notificazione deve fornire una prova specifica e documentale della riferibilità della relata all'atto; non opera una presunzione sufficiente basata sulla mera consegna di un documento a una persona addetta allo studio del difensore.
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare precisamente la motivazione e gli accertamenti della sentenza impugnata; il richiamo astratto a principi giuridici non supera l'inammissibilità se non affronta la concreta ragione decisoria.
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