Cassazione Penale, Sentenza n. 31230/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari; il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività ritenendo che il deposito via PEC, pervenuto alle 19:02 del giorno di scadenza, fosse fuori dall'orario di apertura dell'ufficio e quindi tardivo. La difesa ha sostenuto che il deposito via PEC va considerato tempestivo se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, richiamando l'art. 87 bis e le disposizioni transitorie del d.lgs. n.150/2022 e le norme emergenziali introdotte dalla legge n.199/2022.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenendo erronea la valutazione del Tribunale di Messina che aveva fatto dipendere la tempestività del deposito dall'orario di apertura della cancelleria. La Corte ha affermato che, in base alla disciplina transitoria vigente (art.87 bis e art.87 del d.lgs. n.150/2022 e disposizioni di conversione), il deposito telematico tramite PEC si considera tempestivo se l'accettazione da parte del sistema ricevente avviene entro le ore 24 del giorno di scadenza; pertanto l'appello trasmesso alle 19:02 del giorno utile era tempestivo. Gli atti sono trasmessi al Tribunale di Messina per il giudizio.
Norme richiamate
art. 309, comma 1, cod. proc. pen.
Termine per la proposizione dell'impugnazione cautelare (interesse del ricorrente) e riferimento al termine perentorio di dieci giorni per l'appello in materia cautelare.
art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina del termine per proporre l'appello cautelare; combinato disposto con l'art.309 indica il termine decennale cui si riferisce la controversia sulla tempestività.
art. 87, d.lgs. n.150/2022 (comma 5)
Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ...
Disposizione transitoria che rinvia l'operatività delle nuove norme sul processo penale telematico fino all'entrata in funzione dei regolamenti e sistemi necessari; crea un quadro transitorio da cui discendono regole diverse rispetto alla futura disciplina piena.
art. 87 bis, d.lgs. n.150/2022
Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
Fino a quando non diventano operative le nuove regole del processo penale telematico, il deposito tramite PEC indicato dalla normativa transitoria si considera tempestivo se l'accettazione da parte del sistema ministeriale avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile; la ricevuta di accettazione del sistema e la data di acquisizione PEC sono determinanti per la verifica della tempestività.
art. 87, comma 6-bis (introdotto dalla legge n.199/2022)
Riproduce in sostanza la disciplina emergenziale sul deposito telematico, prevedendo che il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione e sia tempestivo se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
art. 172, comma 6, cod. proc. pen.
Norma interpretata in giurisprudenza per connettere il termine alla chiusura dell'ufficio; la Corte qui distingue il campo di applicazione di tale norma rispetto alle regole specifiche del deposito telematico transitorio.
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i termini per la trasmissione degli atti dall'autoritaà procedente al tribunale del riesame; la Corte ha ricordato che per la decorrenza di tal termine possono rilevare anche i tempi di conoscenza dell'ufficio, ma ciò non equivale a rendere intempestivo un deposito telematico pervenuto entro le 24 dell'ultimo giorno utile.
Legge n.199/2022 (conversione del d.l. n.162/2022)
Ha introdotto disposizioni transitorie (es. art.87 bis) che stabiliscono la disciplina provvisoria del deposito telematico e la tempestività del deposito tramite PEC fino a implementazione completa del sistema telematico del processo penale.
Normativa emergenziale (legge n.176/2020, d.l. n.137/2020)
Precedente disciplina emergenziale sul deposito telematico che ha costituito l'archetipo interpretativo adottato nella normativa transitoria successiva; la giurisprudenza ha ritenuto valido il principio che il deposito telematico è tempestivo se effettuato entro la fine del giorno di scadenza.
Massime di principio
- Il deposito tramite PEC si considera tempestivo quando l'accettazione da parte del sistema ricevente avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, se la normativa transitoria lo prevede (art.87 bis e disposizioni di conversione).
- La registrazione o la presa visione dell'atto da parte della cancelleria in un momento successivo non annulla la tempestività comprovata dalla ricevuta di accettazione della PEC: il timestamp di ricezione del sistema prevale ai fini della tempestività.
- Occorre distinguere fra la tempestività del deposito telematico (valutata con riferimento alla ricevuta di sistema) e la decorrenza di termini collegati a conoscenza/trasmissione degli atti da parte degli uffici, che possono avere regole diverse (es. art.309, comma 5).
- Nelle fasi transitorie, prima della piena operatività delle norme sul processo penale telematico, si applicano le regole speciali e transitorie dettate dal d.lgs. n.150/2022 e dalle misure di conversione (legge n.199/2022); prima di invocare le disposizioni definitive occorre verificare la loro effettiva operatività.
- In situazioni analoghe il difensore deve sempre conservare la ricevuta di accettazione della PEC e verificare il timestamp: quella ricevuta costituisce la prova principale della tempestività del deposito.
- Se il sistema informatico accetta un atto entro le 24 del giorno di scadenza, il giudice non può dichiararlo tardivo per il fatto che la cancelleria abbia annotato la ricevuta in un giorno successivo; in caso di contestazione, si deve verificare la ricevuta di ricezione della PEC.
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