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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10577/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo unico era formulato in modo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., a fronte di una motivazione di appello ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale, aveva inciso solo sul trattamento sanzionatorio, confermando per il resto la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancata assoluzione. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non specificava quali elementi fattuali o argomentativi della motivazione di merito fossero erronei o illogici; di conseguenza il motivo non consentiva un effettivo sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e puntuale; una doglianza generica o indeterminata non consente al giudice di individuare i rilievi e integra inammissibilità del ricorso.

  • art. 216 R.D. 267 del 1942

    Norma incriminatrice richiamata per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale oggetto della conferma di condanna.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata, indicando gli effettivi punti di criticità della motivazione.
  • La mancanza di specificità del motivo, quando non consente di comprendere quali passaggi della sentenza siano contestati, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • Se la sentenza di merito è sorretta da motivazione logicamente coerente e il ricorso si limita a chiedere una rivalutazione generica dell'innocenza o dell'assoluzione, il sindacato di legittimità non può essere validamente attivato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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