Cassazione Penale, Sentenza n. 25399/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello ha confermato la condanna di un imputata, infermiera in servizio presso un istituto penitenziario, per aver agevolato un detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis ord. pen. nel comunicare con l'esterno mediante l'introduzione di cinque telefoni cellulari in carcere (capo 1) e per aver ricevuto, quale corrispettivo di tale condotta, un'autovettura acquistata da un soggetto legato al detenuto (capo 2, qualificato come corruzione propria). Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) vizio di motivazione sul reato ex art. 391-bis c.p., sostenendo che non fosse provato che i cellulari fossero stati introdotti proprio dall'imputata, che il tracciamento delle celle telefoniche non desse certezza sul luogo e sul momento dell'introduzione, che mancassero riscontri sui suoi movimenti e sui contatti operativi con il detenuto; 2) vizio di motivazione sulla corruzione, deducendo l'assenza di prova del nesso di corrispettività tra l'introduzione dei telefoni e la dazione dell'auto, la lecita provenienza del denaro usato per l'acquisto e l'estraneità del veicolo al contesto del detenuto; 3) ulteriore vizio di motivazione in ordine alla corruzione, contestando comunque la riconducibilità dell'autovettura alla specifica condotta contestata, anche alla luce dei rapporti più ampi e risalenti tra imputata e ambiente familiare del detenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi dedotti e, per alcuni profili, i primi due motivi ai limiti dell'inammissibilità. Ha affermato che la Corte di appello aveva fornito una motivazione completa, coerente e non illogica, basata su un quadro probatorio articolato: utilizzo dei telefoni da parte del detenuto, contatti frequenti con l'imputata, agganci delle celle telefoniche, accessi dell'imputata in area 41-bis, spostamenti in Campania, captazioni e oltre 500 contatti; quanto alla corruzione, ha valorizzato la ricostruzione secondo cui l'auto era stata acquistata da un soggetto vicino al detenuto e il pagamento era intervenuto nello stesso arco temporale dell'introduzione dei telefoni, integrando così la corrispettività del pactum sceleris. La Corte ha ribadito che in sede di legittimità non è consentita una mera rilettura alternativa delle prove o dei fatti già vagliati dai giudici di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per la condotta di agevolazione delle comunicazioni del detenuto con l'esterno mediante introduzione di telefoni cellulari in carcere.
Norma richiamata per qualificare il fatto corruttivo come corruzione propria, in relazione alla dazione dell'autovettura quale corrispettivo della condotta di agevolazione.
Regime detentivo speciale del detenuto, utilizzato come dato fattuale rilevante per valutare la gravità e il contesto dell'agevolazione e i movimenti dell'imputata nell'area del carcere.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non consente una nuova valutazione del compendio probatorio o la sostituzione della ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa a quella accolta dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo, quando il giudice di secondo grado esamini le censure con criteri omogenei e confermi la ricostruzione già operata nel merito.
- La prova della partecipazione a una condotta di agevolazione di comunicazioni illecite in carcere può desumersi da un complesso di indizi convergenti, tra cui l'uso reiterato delle utenze, i contatti frequenti, gli accessi nel reparto detentivo, i transiti nei luoghi coerenti con gli agganci cellulari e le captazioni telefoniche.
- Per configurare la corruzione è necessario che la dazione o promessa e l'atto o comportamento del pubblico agente risultino collegati da un nesso di corrispettività; tale nesso può essere desunto da un quadro probatorio unitario e dal contesto temporale delle operazioni economiche e delle condotte illecite.
- La cassazione non annulla la sentenza quando il ricorso si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese, senza confrontarsi in modo specifico con la logica e gli snodi della motivazione impugnata.
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