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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18027 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia, confermativa della decisione di primo grado, sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 68, comma 2, e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Secondo l’Agenzia, l’istanza di rimborso presentata dalla contribuente doveva rispettare il termine decadenziale previsto dall’art. 21, comma 2; poiché la sentenza favorevole alla contribuente era passata in giudicato il 26 maggio 2001 e l’istanza era stata presentata il 23 settembre 2005, il rimborso sarebbe stato richiesto tardivamente. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo infondato il motivo. Ha stabilito che, nel regime applicabile, l’obbligo di rimborso previsto dall’art. 68, comma 2, nasceva ex lege quando la sentenza definitiva favorevole al contribuente rendeva privo di causa il tributo pagato in eccedenza, e doveva essere adempiuto d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. L’istanza presentata dalla contribuente non faceva sorgere il credito, ma serviva soltanto a sollecitare l’Amministrazione e a consentire, in caso di silenzio-rifiuto, l’accesso al giudice tributario; perciò non era soggetta al termine decadenziale dell’art. 21, comma 2. La Corte ha inoltre rilevato che la disciplina dell’ottemperanza non prevedeva un termine di decadenza e richiamava il limite della prescrizione decennale dell’actio iudicati. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile alla controversia

    La norma è fonte di un obbligazione ex lege da indebito, atteso che, quando l'impugnazione della parte trova definitivo accoglimento e la pretesa tributaria che ne è oggetto viene caducata nell'intero o solo in parte, l'amministrazione in virtù dell'obbligo da essa stabilito - ma più in generale dell'obbligo che civilisticamente compete a chiunque è destinatario di un pagamento privo di causa - è tenuta ex officio ad eseguire il prescritto rimborso delle somme dovute, maggiorate degli interessi di legge, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

    L’accoglimento definitivo del ricorso tributario fa sorgere per legge l’obbligo dell’Amministrazione di restituire d’ufficio le somme versate in eccedenza, con gli interessi previsti, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. L’istanza del contribuente non è costitutiva del credito.

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    Ne consegue che non avendo alcuna finalità di dar vita all'indebito essa non soggiace all'osservanza del termine di cui al D.L. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

    Il termine previsto per la domanda di rimborso non si applica all’istanza meramente sollecitatoria presentata per ottenere l’esecuzione dell’obbligo restitutorio già sorto per effetto della sentenza definitiva.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    Qui l'istanza ha il solo scopo di sollecitare l'amministrazione all'adempimento e di precostituire in favore del contribuente, in allora, in caso di persistente inadempimento, il presupposto formale per poter legittimamente accedere al giudice tributario.

    Nel processo tributario, di carattere impugnatorio e con atti impugnabili individuati dalla legge, la richiesta formale all’Amministrazione può essere necessaria per provocare un diniego tacito impugnabile; tale funzione processuale non trasforma l’istanza in una domanda costitutiva del diritto al rimborso.

  • Art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992

    Esclusa la praticabilità del rimedio rappresentato dal giudizio di ottemperanza, di cui al successivo art. 70, in quanto non si tratta di dare attuazione ad un comando giudiziale - come invece rettamente accade nella diversa ipotesi dell'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente ove l'utilizzo del rimedio dell'ottemperanza a cui rimanda l'art. 69, si giustifica proprio su questo presupposto - la dottrina si è orientata a ritenere che in tale ipotesi il contribuente possa sollecitare l'adempimento dell'amministrazione a mezzo di istanza di rimborso

    Nel testo applicabile alla vicenda, l’ottemperanza non era ritenuta il rimedio utilizzabile per ottenere l’adempimento dell’obbligo di rimborso d’ufficio previsto dall’art. 68, poiché tale obbligo non derivava da uno specifico comando giudiziale di condanna. La Corte richiama inoltre la disciplina dell’ottemperanza nel valutare l’assenza di un termine decadenziale.

  • Art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992

    Esclusa la praticabilità del rimedio rappresentato dal giudizio di ottemperanza, di cui al successivo art. 70, in quanto non si tratta di dare attuazione ad un comando giudiziale - come invece rettamente accade nella diversa ipotesi dell'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente ove l'utilizzo del rimedio dell'ottemperanza a cui rimanda l'art. 69, si giustifica proprio su questo presupposto

    La Corte distingue il rimborso d’ufficio conseguente all’art. 68 dall’esecuzione di una sentenza che contenga una condanna dell’Amministrazione: per quest’ultima ipotesi l’ottemperanza è giustificata dalla presenza di un comando giudiziale.

Massime di principio

  • Quando una sentenza tributaria definitiva riduce o annulla la pretesa fiscale, il credito per le somme pagate in eccedenza sorge per legge; l’istanza successiva al Fisco può avere funzione sollecitatoria e non costituisce necessariamente una nuova domanda di rimborso soggetta al relativo termine decadenziale.
  • Occorre distinguere la domanda diretta a far riconoscere un indebito non ancora sorto dall’istanza che chiede l’esecuzione di un obbligo restitutorio già sorto in conseguenza di una decisione definitiva: termini e presupposti possono essere diversi.
  • Nel processo tributario, l’istanza formale può essere necessaria per ottenere un diniego tacito impugnabile, dato il carattere impugnatorio del giudizio; ciò non implica, di per sé, che essa faccia nascere il diritto sostanziale al rimborso.
  • La decisione riguarda il testo dell’art. 68 applicabile alla controversia; le successive modifiche legislative hanno introdotto una specifica possibilità di ricorrere all’ottemperanza in caso di mancata esecuzione del rimborso.

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