Cassazione Civile, Ordinanza n. 16858/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Tre dipendenti dell'Università sostenevano di avere diritto alla cosiddetta indennità di perequazione (c.d. indennità De Maria) prevista per il personale universitario non medico che presta servizio presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura convenzionati o gestiti direttamente dall'università. Uno svolgeva mansioni tecniche presso un dipartimento ginecologico, gli altri due mansioni amministrative presso un dipartimento oncologico-chirurgico. Chiedevano la condanna dell'Università al pagamento dell'indennità, deducendo che la Corte d'appello avesse erroneamente subordinato il beneficio alla prova di mansioni aventi contenuto assistenziale e di supporto diretto all'attività medica, mentre la normativa richiederebbe solo che il personale presti servizio presso le strutture sanitarie indicate. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 200/1974 e dell'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato la disciplina dell'indennità come trattamento perequativo collegato alla mera prestazione di servizio del personale universitario non medico presso le strutture sanitarie indicate, senza richiedere un accertamento autonomo sul contenuto assistenziale delle singole mansioni o sul loro diretto raccordo con l'attività medica. Ha quindi cassato la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché decida nuovamente la causa nel merito e regoli anche le spese, applicando il principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
"tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università"
La norma riconosce un'indennità perequativa al personale universitario non medico che presta servizio presso le strutture sanitarie indicate, per equipararne il trattamento economico complessivo a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità.
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
"al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali"
La disposizione conferma la natura perequativa dell'indennità e lega la corresponsione alla prestazione di servizio presso le strutture sanitarie, non alla prova di specifiche mansioni assistenziali in senso stretto.
Richiamato come fonte degli schemi tipo di convenzione nei quali sono stabilite le tabelle di equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini dell'indennità.
d.P.I. 9 novembre 1982
È richiamato quale decreto interministeriale che approva gli schemi tipo di convenzione e introduce una disciplina specifica di corrispondenza del personale universitario non medico a quello delle USL.
sentenza Corte costituzionale n. 126 del 1981
Viene richiamata solo per il profilo della pensionabilità dell'indennità, originariamente non utile ai fini pensionistici.
sentenza Corte costituzionale n. 136 del 1997
Richiamata per ribadire il carattere perequativo dell'indennità, in analogia con quanto statuito per l'indennità De Maria del personale sanitario docente.
Massime di principio
- Quando la legge configura un'indennità come trattamento perequativo, il giudice deve verificare anzitutto l'appartenenza del lavoratore alla categoria e il servizio reso presso la struttura indicata dalla norma, senza trasformare il beneficio in un compenso corrispettivo di particolari mansioni.
- Se la disciplina collega il diritto all'indennità alla prestazione di servizio presso una struttura sanitaria convenzionata, è irrilevante accertare ulteriormente se le mansioni svolte siano qualificabili in senso strettamente assistenziale, purché siano funzionali all'attività medica prevista dal contesto organizzativo.
- In presenza di una normativa che mira a equiparare il trattamento economico di personale universitario e personale sanitario omogeneo, l'interprete non può introdurre presupposti ulteriori non desumibili dal testo, come un aggravio di lavoro o un contenuto assistenziale in senso tecnico delle mansioni.
- Il principio della perequazione economica impone di confrontare il trattamento complessivo del personale universitario con quello del personale ospedaliero o sanitario di pari mansioni e anzianità, secondo la logica della parità di trattamento voluta dal legislatore.
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