Cassazione Penale, Ordinanza n. 34803/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, quale legale rappresentante di una società, era stato condannato per il reato continuato di omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti: euro 27.582 per il periodo dicembre 2015-novembre 2016 ed euro 34.915 per il periodo dicembre 2016-novembre 2017. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 1° ottobre 2024, lo aveva condannato; la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 29 gennaio 2026, aveva confermato la decisione. Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 468 c.p.p. e delle garanzie difensive, contestando la sostituzione, all’udienza del 26 marzo 2024, del testimone indicato dal pubblico ministero con un altro teste: secondo la difesa, il consenso prestato riguardava soltanto l’acquisizione della documentazione INPS e non la sostituzione del testimone. Con il secondo motivo, invocava la prescrizione, sostenendo che si trattasse di un unico reato a consumazione prolungata, consumato il 16 dicembre 2017, e che non dovesse applicarsi la sospensione dei termini introdotta dalla legge n. 103 del 2017; lamentava inoltre una contraddizione tra il periodo indicato nell’imputazione e la data del 16 gennaio 2018 ritenuta in sentenza. Nella memoria, ribadiva che non vi era stata omissione relativa a dicembre 2017 e che, assumendo la consumazione al 16 dicembre 2017, il reato si sarebbe prescritto il 16 settembre 2025.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la loro motivazione; in particolare, la sostituzione del testimone risultava consentita dal consenso del difensore verbalizzato all’udienza del 26 marzo 2024. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, una volta superata la soglia di punibilità, è unitario e a consumazione prolungata, e cessa con la scadenza del termine per il versamento dell’ultima mensilità, il 16 gennaio dell’anno successivo. La Corte ha aggiunto che, anche assumendo la consumazione al 16 dicembre 2017, il reato non era prescritto, poiché trovava applicazione il regime di sospensione della prescrizione previsto dalla legge n. 103 del 2017; la prescrizione sarebbe maturata nel marzo 2027. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
la facoltà del giudice di ammettere un testimone non inserito nella lista ex art. 468 cod. proc. pen., nonché l’efficacia legittimante del consenso del difensore alla sostituzione del teste, veramente prestato all’udienza del 26 marzo 2024, come risulta dal relativo verbale
Il giudice può ammettere un testimone non inserito nella lista e il consenso del difensore alla sostituzione del teste legittima la sostituzione; nel caso concreto, tale consenso risultava dal verbale d’udienza.
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983
il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, integra una fattispecie connotata da progressione criminosa, nell’ambito della quale, una volta superata la soglia di punibilità prevista dalla legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno assumono rilievo quali momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ossia con il 16 gennaio dell’anno successivo
Superata la soglia di punibilità, le omissioni ulteriori relative allo stesso anno costituiscono momenti esecutivi di un unico reato a consumazione prolungata, che cessa alla scadenza del termine per il versamento dell’ultima mensilità, il 16 gennaio dell’anno successivo.
anche a voler ritenere che il reato si sia consumato il 16 dicembre 2017, lo stesso non si è prescritto nel settembre 2025 e non è ancora prescritto alla data odierna, trovando applicazione il regime di sospensione previsto dalla legge n. 103 del 2017 (ex plurimis, Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 05/06/2025, Rv. 288175), in conseguenza della quale la prescrizione si verificherà nel marzo del 2027
Anche ipotizzando la consumazione al 16 dicembre 2017, il termine non era decorso, poiché si applicava il regime di sospensione introdotto dalla legge n. 103 del 2017; la prescrizione era prevista per marzo 2027.
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui fissata in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, superata la soglia di punibilità, le ulteriori omissioni riferite al medesimo anno sono momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata; la consumazione cessa alla scadenza del termine per il versamento dell’ultima mensilità, il 16 gennaio dell’anno successivo.
- Il consenso del difensore alla sostituzione di un testimone, quando risulta dal verbale d’udienza, legittima la sostituzione; una censura in cassazione che non si confronti specificamente con tale motivazione e riproponga doglianze già disattese è inammissibile.
- La disciplina di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica anche quando, nell’ipotesi prospettata, la consumazione del reato sia collocata al 16 dicembre 2017; nel caso deciso, tale regime escludeva il decorso della prescrizione, prevista per marzo 2027.
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