Cassazione Penale, Ordinanza n. 34878/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per l'asserita erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria ex art. 628, secondo comma, c.p. e, più in generale, per la sproporzione tra gravità del fatto e pena irrogata, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto in furto tentato o, in subordine, in tentata rapina. La vicenda concreta, per come emerge dal provvedimento, riguarda dunque una condotta ritenuta dai giudici di merito integrativa di rapina impropria, con contestazione difensiva sulla tenuta della qualificazione e sulla mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione logica e congrua, sia sulla sussistenza degli elementi costitutivi della rapina impropria sia sulla non configurabilità dell'attenuante della lieve entità. Ha inoltre osservato che la valutazione sulla lieve entità è questione di fatto riservata al giudice di merito e insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; nel caso concreto la Corte d'appello aveva valorizzato la consistente entità del danno alle persone offese e le modalità della condotta. Il secondo motivo è stato considerato assorbito dal primo e comunque reiterativo di doglianze già prospettate in appello e correttamente respinte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la qualificazione del fatto come rapina impropria, ribadendo che la censura sulla sua ricorrenza era già stata correttamente respinta nel merito dai giudici di appello.
Non citato espressamente nel testo, ma emerge il riferimento alla valutazione della lieve entità come possibile attenuazione del trattamento sanzionatorio; la Corte richiama invece l'attenuante della lieve entità nei termini indicati dalla sentenza costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale 13 maggio 2024, n. 86
"la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo"
La Corte afferma che il giudice deve considerare tali parametri per valutare la lieve entità, ma nel caso concreto ha ritenuto corretta la negazione dell'attenuante per l'entità del danno e le modalità della condotta.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando il motivo riproduce censure già esaminate in modo congruo e logico dal giudice di merito, senza confrontarsi realmente con la motivazione impugnata.
- La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per un'attenuante legata alla lieve entità del fatto è una quaestio facti riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e non contraddittoria.
- In presenza di motivazione adeguata sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla esclusione di attenuanti, la richiesta di diversa riqualificazione del reato proposta in cassazione può essere dichiarata inammissibile se si risolve in una mera reiterazione di questioni già sollevate nei gradi di merito.
- Il richiamo a una pronuncia della Corte costituzionale che impone la considerazione di determinati indici fattuali non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante, dovendo comunque il giudice verificare in concreto l'incidenza della natura, specie, mezzi, modalità, circostanze, danno e pericolo della condotta.
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