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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09670/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per falsa testimonianza. Dal testo emerge che i motivi erano due: primo, si censurava la declaratoria di inammissibilità della censura di merito già proposta in appello, ritenuta affetta da aspecificità estrinseca con riguardo ai tratti fondanti del giudizio di responsabilità per falsa testimonianza, sostenendo che tale valutazione non fosse corretta; secondo, si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse insufficiente o illogica. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione di inammissibilità della censura di merito per aspecificità estrinseca, rilevando che la contestazione non colpiva realmente la ratio della decisione e che la valutazione era stata resa nel contraddittorio delle parti; ha inoltre reputato non censurabile il diniego delle attenuanti generiche, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni accessorie previste dalla norma, incluse la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che non si confrontino specificamente con la ratio della decisione impugnata o che si risolvano in censure manifestamente infondate.
  • La declaratoria di aspecificità estrinseca di un motivo di appello o di ricorso è legittima quando la doglianza non incide sui tratti fondanti del giudizio di responsabilità già espresso dal giudice di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della totale mancanza di motivazione; non è censurabile quando la decisione sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

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