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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41048/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 gennaio 2025, censuravano: (1) la responsabilità penale per i reati di invasione di terreni o edifici e occupazione arbitraria di immobile, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, oltre alla mancata applicazione del ne bis in idem e la prescrizione; (2) la determinazione della pena, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p. La Corte rileva che il primo motivo ripropone doglianze già sollevate in appello e già disattese con motivazione corretta, senza specificare in modo autosufficiente gli elementi di censura; il secondo tende invece a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità della pena, fissata nel minimo, operazione non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo, generico e privo di specificità, perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata sul riferibile della condotta a uno degli imputati, sull'insussistenza dell'idem factum e sul dies a quo della prescrizione. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, già determinata in misura minima e non frutto di arbitrio o illogicità. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per i fatti contestati; la Corte non rivede il giudizio di responsabilità perché le censure sono reiterative e generiche.

  • art. 639-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per i fatti contestati; la Corte conferma la tenuta della decisione di merito senza entrare nel riesame del fatto.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato per la dedotta violazione del ne bis in idem; la Corte osserva che la sentenza impugnata aveva escluso l'identità del fatto.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Usato come parametro di specificità del ricorso: il motivo è inammissibile se non indica con chiarezza gli elementi alla base della censura e non si correla alla motivazione impugnata.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per la doglianza sulla pena; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una rivalutazione della congruità della sanzione se la determinazione non sia arbitraria o manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già dedotte in appello e già esaminate con motivazione logicamente corretta, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • La censura per difetto di motivazione deve essere autosufficiente e specifica: non basta evocare vizi di legge o di motivazione, ma occorre indicare gli elementi puntuali su cui si fonda l'errore denunciato.
  • La deduzione del ne bis in idem richiede il confronto con l'effettiva identità del fatto storico; se il giudice di merito ha escluso l'idem factum con motivazione congrua, la questione non può essere riconsiderata in cassazione come mero dissenso sul merito.
  • In sede di legittimità non è ammessa una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena quando il giudice di merito abbia determinato il trattamento sanzionatorio entro i limiti di legge e con motivazione non arbitraria o illogica.
  • La contestazione sulla prescrizione deve misurarsi con l'individuazione del momento consumativo del reato: se il giudice di merito ha logicamente fissato il dies a quo, la mera riproposizione della doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNe bis in idemPrescrizione del reato

Testo integrale

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