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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2236/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per furto in concorso (fatto del 19/10/2014) con le aggravanti della destrezza e del numero di persone. Contestava: 1) la qualificazione del fatto come commesso con 'destrezza', sostenendo che il furto era avvenuto in assenza del detentore e quindi si sarebbe trattato di mero approfittamento di una situazione di assenza; 2) la sussistenza dell'aggravante per 'numero di persone', poiché la partecipazione degli altri due correi sarebbe fondata solo su dichiarazioni del ricorrente (confessione) non riscontrate e una delle persone negate la propria presenza; 3) in subordine, invocava l'improcedibilità per difetto di querela, lamentando che la querela sarebbe stata proposta da una persona (Paola Galli, educatrice) priva di legittimazione passiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione delle Sezioni di merito sulla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza: l'introduzione nel locale tramite finestra con scala e l'apertura della cassetta con una graffetta costituiscono un quid pluris rispetto al mero approfittamento dell'assenza del detentore, essendo atti idonei a sorprendere o eludere la vigilanza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla partecipazione di altri soggetti e sulle prove raccolte attiene al merito e non è sindacabile in cassazione; inoltre le dichiarazioni del ricorrente e il fatto che i complici abbiano beneficiato del perdono giudiziale costituiscono riscontri della loro partecipazione. La questione della querela non ha modificato l'esito. Pertanto il ricorso è dichiarato infondato e rigettato. In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 art.52.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. n. 4 (destrezza)

    La circostanza aggravante richiede un comportamento dell'agente, posto prima o durante l'impossessamento, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene; non sussiste se l'agente si limita ad approfittare di un'assenza non provocata della vittima. Nel caso specifico l'uso della scala e della graffetta per aprire la cassetta costituisce tale 'quid pluris'.

  • art. 625 cod. pen. n. 5 (numero di persone)

    L'aggravante per il concorso di persone si basa sulla partecipazione effettiva di più soggetti al fatto criminoso; la sua valutazione è rimessa al giudice di merito e non è facilmente sindacabile in sede di legittimità, salvo profili di manifesta illogicità o vizio motivazionale.

  • Sezioni Unite - pronuncia Quarticelli (giurisprudenza)

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i confini della destrezza: essa presuppone un quid pluris rispetto al semplice furto opportunistico, e può consistere in modalità esecutive improvvise o astute o in accorgimenti tecnici idonei a neutralizzare la vigilanza della vittima (es. borseggio, apertura di contenitori con strumenti).

  • D.Lgs. n. 196/2003 art. 52

    Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'oscuramento delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante della 'destrezza' non basta l'approfittamento dell'assenza o della disattenzione della vittima: è necessario un 'quid pluris' (abilità tecnica, astuzia o modalità esecutive) idoneo a sorprendere o eludere la vigilanza.
  • Uso di strumenti o modalità di accesso non ordinarie (es. introdursi da finestra con scala, forzare una cassetta con oggetti improvvisati) può integrare la destrezza se dimostra una capacità concreta di neutralizzare la vigilanza.
  • Le questioni di fatto circa la partecipazione di più persone e la valutazione della prova (confessioni, comportamenti dei complici, provvedimenti come il perdono giudiziale) sono tipicamente devolute al giudice di merito e difficilmente rivedibili in cassazione, salvo errori logici o giuridici evidenti.
  • La semplice contestazione che le dichiarazioni siano 'de relato' o non corroborate deve essere tradotta in specifiche censure sulla motivazione del giudice; la cassazione non sostituisce il sindacato di merito.
  • L'eccezione di improcedibilità per difetto di querela richiede l'accertamento della legittimazione attiva della persona che ha presentato la querela e del rispetto delle condizioni previste dalla norma; anche questa questione può dipendere da valutazioni di fatto censorie in sede di legittimità solo in presenza di vizi manifesti.
  • Nelle ricostruzioni penalistiche relative a minori è necessario considerare con attenzione elementi tecnici e fattuali (modalità di commissione, strumenti usati, dinamica dell'ingresso) per stabilire l'esistenza di aggravanti legate alla pericolosità concretamente dimostrata.

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