Cassazione Penale, Sentenza n. 35152/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello sostenendo: (i) vizio di motivazione circa il giudizio di colpevolezza per presunte incongruenze tra le dichiarazioni del vigilante e quelle del responsabile del punto vendita e mancanza di chiarimenti sulle modalità di recupero delle tre bottiglie di rum; (ii) errata qualificazione del fatto come rapina consumata anziché tentata rapina impropria, poiché il titolare non avrebbe perduto il controllo della cosa; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4 cod. pen.), nonostante l'assenza di danno patrimoniale effettivo e l'assenza di lesioni riportate dalla persona offesa; (iv) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui impedirebbe che l'attenuante di speciale tenuità prevalga sulla recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile come mera reiterazione di censure già sollevate in appello e generiche, ritenendo inoltre le censure manifestamente infondate. In particolare la Corte ha confermato che il compendio probatorio (dichiarazioni della persona offesa e del responsabile del punto vendita) è coerente nell'indicare l'imputato quale autore dell'impossessamento e dell'aggressione al vigilante; ha ritenuto corretta la qualificazione in rapina impropria consumata poiché l'imputato è stato fermato subito dopo le casse, trovato in possesso della refurtiva e ha esercitato violenza per garantirsi la sottrazione; ha escluso l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in ragione della violenza (schiaffi e pugni) e della non infima offensività della condotta; ha giudicato irrilevante l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 perché, anche se accolta, non avrebbe inciso sull'esito dato che l'attenuante non è stata ritenuta applicabile. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non fosse applicabile perché la condotta dell'imputato ha comportato violenza (schiaffi e pugni) e non può essere qualificata di infima offensività, nonostante il modesto profitto materiale
art. 69, quarto comma, cod. pen.
La dedotta illegittimità costituzionale della norma (nella parte in cui impedirebbe la prevalenza dell'attenuante di speciale tenuità sulla recidiva reiterata) è stata ritenuta inammissibile/irrilevante poiché i giudici di merito avevano già escluso l'operatività dell'attenuante per ragioni di merito (gravità della violenza)
principio giurisprudenziale sulla "rapina impropria" (sottrazione seguita da violenza per garantirsi l'impossessamento)
La Corte ha applicato il consolidato principio secondo cui la rapina impropria si considera consumata quando vi è violenza esercitata per garantirsi l'impossessamento della cosa anche se l'impossessamento è di breve durata; pertanto il fatto è stato ritenuto consumato e non tentato
Massime di principio
- Un ricorso che si limiti a reiterare censure già formulate in appello senza confrontarsi con le motivazioni della corte è spesso dichiarato inammissibile per genericità.
- In tema di rapina impropria, la consumazione si verifica quando l'autore esercita violenza o minaccia al fine di garantirsi l'impossessamento, anche se il possesso è di breve durata e la cosa viene poi recuperata dal titolare.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconosciuta automaticamente in presenza di violenza o condotte non di infima offensività: la gravità della condotta è rilevante ai fini della sua esclusione.
- Un'attacco diretto alla costituzionalità di una norma può risultare privo di rilievo se, per come i giudici hanno motivato il caso concreto, l'eventuale pronuncia favorevole non inciderebbe sull'esito del giudizio.
- Presentare ricorsi infondati o generici comporta il rischio di condanna alle spese processuali e di un'ammenda a favore della cassa delle ammende.
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