Cassazione Penale, Ordinanza n. 37129/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena nei confronti dell'imputato per concorso in una rapina aggravata e per una violazione della disciplina sugli stupefacenti, entrambe commesse in data 31 maggio 2023. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, richiamando la sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale e sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato le doglianze difensive; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 c.p., per non avere considerato la scarsa quantità e il modico valore degli stupefacenti sequestrati all'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la Corte di merito aveva motivato in modo congruo sul diniego dell'attenuante di lieve entità, valorizzando il valore non trascurabile di quanto sottratto e recuperato solo grazie alle Forze dell'ordine, nonché il contesto dell'azione predatoria inserita in un traffico illecito di stupefacenti; inoltre, aveva spiegato il mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno ex art. 62 n. 4 c.p., rilevando che il valore della refurtiva e del profitto non era irrisorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte di appello sia sul diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità collegata alla pronuncia della Corte costituzionale n. 86/2024, sia sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 e 628, commi 1 e 3 n. 1, c.p.
richiamati quali norme incriminatrici per il concorso in rapina aggravata contestato nei gradi di merito
artt. 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
richiamati quali norme incriminatrici per il reato in materia di stupefacenti contestato nei gradi di merito
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
indica i vizi dedotti con il ricorso per cassazione, ossia violazione di legge e vizio di motivazione
sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità
la Corte la richiama per definire il perimetro applicativo dell'attenuante del fatto di lieve entità, qualificandone il giudizio come quaestio facti rimessa al giudice di merito
viene applicato nel senso che la speciale tenuità del danno richiede un pregiudizio complessivamente lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio
Massime di principio
- La valutazione sulla riconoscibilità dell'attenuante del fatto di lieve entità, quando fondata sulla natura, specie, mezzi, modalità, circostanze dell'azione o sulla tenuità del danno o del pericolo, è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
- Ai fini dell'art. 62 n. 4 c.p., la speciale tenuità del danno va apprezzata in termini complessivi e oggettivi, considerando la globalità degli effetti dell'azione criminosa; il requisito ricorre solo se il pregiudizio è lievissimo e il valore economico è pressoché irrisorio.
- Il mancato riconoscimento di attenuanti è legittimo quando il giudice di merito valorizza elementi concreti quali il valore non trascurabile del bene sottratto, il recupero grazie all'intervento delle forze dell'ordine e il contesto complessivo della condotta criminosa.
- In sede di legittimità, la mera riproposizione di censure sulla valutazione delle circostanze attenuanti non è sufficiente a superare una motivazione di merito logicamente coerente; in tale ipotesi il ricorso è dichiarato inammissibile.
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