Cassazione Civile, Ordinanza n. 25945/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un verbale di accertamento per violazione del codice della strada. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e il rigetto dell'appello, la destinataria del verbale ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo motivo ha dedotto la falsa applicazione del Regolamento CE n. 1393/2007 e la mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, sostenendo che il verbale, essendo atto amministrativo e non giudiziario, non poteva essere notificato all'estero tramite il Regolamento ma doveva seguire la Convenzione; ha inoltre osservato che la Germania aveva escluso, con riserva, la notifica per posta degli atti amministrativi, con conseguente inesistenza giuridica della notifica eseguita dal Comune. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la notifica all'estero del verbale di accertamento ex art. 201 cod. strada a un residente in altro Stato membro UE non è regolata dal Regolamento CE n. 1393/2007, che esclude la materia amministrativa, né può avvenire ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 1977 nei confronti di cittadino tedesco, quando lo Stato di destinazione abbia esercitato la riserva che esclude la notifica postale degli atti amministrativi. In tale ipotesi occorre il ricorso all'autorità centrale dello Stato di residenza/destinazione ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, a pena di nullità sanabile della notificazione. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come base del verbale di accertamento notificato all'estero.
Regolamento CE n. 1393/2007
ritenuto non applicabile alla notifica del verbale di accertamento perché esclude la materia fiscale, doganale e amministrativa, nella quale rientra l'atto considerato.
art. 14 Regolamento CE n. 1393/2007
in appello era stato ritenuto applicabile, ma la Corte esclude tale soluzione alla luce della natura amministrativa dell'atto.
Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
ritenuta applicabile alla notifica di atti amministrativi all'estero, salvo le riserve apposte dallo Stato di destinazione.
art. 11, comma 2, Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
consente la notificazione diretta a mezzo posta dei documenti in materia amministrativa, ma la facoltà può essere esclusa dalla riserva dello Stato destinatario.
art. 2 Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
indicato come canale da seguire, mediante l'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione, quando la notifica postale non è consentita.
L. n. 149 del 1983
menzionata come legge di ratifica italiana della Convenzione di Strasburgo.
Massime di principio
- La notificazione all'estero di un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, in quanto atto amministrativo espressione di pubblici poteri, non rientra nell'ambito applicativo del Regolamento CE n. 1393/2007, riservato agli atti giudiziari e con esclusione della materia amministrativa.
- Quando la disciplina convenzionale consente la notifica postale di atti amministrativi ma lo Stato di destinazione ha formulato una riserva che la esclude, la notificazione deve avvenire tramite l'autorità centrale prevista dalla convenzione; la notifica eseguita in modo difforme è nulla, con sanatoria solo nei limiti consentiti dall'ordinamento.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso va accolto quando la corte di merito abbia applicato una disciplina internazionale incompatibile con la natura dell'atto notificato e con le riserve dello Stato estero destinatario.
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