Cassazione Penale, Sentenza n. 7744/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Avarello, nella qualità di persona offesa, propose istanza ex art. 415-ter cod. proc. pen. per ottenere la completezza della discovery del fascicolo relativo al procedimento n. 3180/2023 K. Il GIP rigettò l'istanza; la ricorrente impugnò sostenendo l'abnormità del provvedimento, poiché a suo avviso l'art. 415-ter si applica anche alle iscrizioni relative a fatti non costituenti reato (cd. modello 45) e il diniego avrebbe escluso arbitrariamente tale ambito, determinando una stasi irrimediabile del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio di 'abnormità' si applica solo a provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento o che determinino la stasi del processo; il provvedimento impugnato, invece, rientra nei poteri del GIP e non presenta 'eccentricità' strutturali né determina stasi, perché la persona offesa può sollecitare il Pubblico Ministero a trasmettere il fascicolo al giudice per un controllo sull'infondatezza della notizia di reato e, in caso di rifiuto ingiustificato, impugnare tale rifiuto. Conseguentemente il ricorso non poteva essere basato sul vizio di abnormità e va dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina la possibilità per la persona offesa di ottenere la visione degli atti delle indagini; nel caso esaminato la Corte ha valutato che l'applicazione di tale norma non implica automaticamente la declaratoria di abnormità del rigetto da parte del GIP quando il provvedimento sia nell'ambito dei poteri dell'autorità e non cagioni stasi procedimentale.
Principio della tassatività dei mezzi di impugnazione; la giurisprudenza ha ammesso eccezionalmente la categoria dell'abnormità quale deroga a tale principio solo per provvedimenti totalmente estranei all'ordinamento o che determinino uno stallo insuperabile.
Riferimento al registro delle notizie di reato (cd. mod. 21). La Corte distingue l'iscrizione nel mod. 21 (che comporta l'esito necessario dell'azione penale o richiesta di archiviazione) dall'iscrizione nel mod. 45 (attività non costitutiva di notizia di reato).
Attribuisce al Procuratore Generale il potere di avocazione quale rimedio interno alla Procura per gli errori/abusi nella gestione delle pseudo-notizie di reato; la Corte richiama questo potere come strumento di controllo dell'operato del PM.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibile sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile senza assenza di colpa; la Corte ha applicato tale previsione condannando la ricorrente.
Massime di principio
- Il vizio di 'abnormità' è eccezionale: rileva solo quando il provvedimento è strutturalmente estraneo all'ordinamento o funzionalmente idoneo a determinare una stasi processuale insuperabile.
- Il rigetto di un'istanza ex art. 415-ter non è automaticamente abnorme se il provvedimento rientra nei poteri dell'autorità giudiziaria e non impedisce il prosieguo del procedimento.
- Le iscrizioni nel registro 'mod. 45' (atti non costituenti notizia di reato) possono essere riesaminate tramite la sollecitazione della persona offesa al PM per la trasmissione al giudice; il provvedimento del PM di trasmissione all'archivio è atto di parte e non giurisdizionale, quindi non qualificabile come abnorme.
- Prima di invocare l'abnormità in Cassazione, occorre valutare rimedi ordinari: sollecitare il PM, chiedere l'esercizio del potere di avocazione del Procuratore Generale, o impugnare specifici rifiuti motivati del PM.
- I ricorsi in Cassazione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria se non rientrano nei casi di impugnazione previsti dalla legge o nelle eccezioni giurisprudenziali (abnormità) debitamente provate.
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