Cassazione Penale, Sentenza n. 27127/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora per reati tra cui partecipazione ad associazione per delinquere e bancarotta, deducendo: (i) mancanza di autonoma valutazione del G.i.p., con eccessiva adesione alle richieste del P.M.; (ii) carenza e vizio motivazionale sulla gravità indiziaria rispetto al ruolo contestato nella presunta consorteria Piromalli, con rilievi sulla utilizzabilità di dichiarazioni riportate in annotazioni di polizia e sulla scarsa base probatoria per affermare la qualità di dominus della FP GROUP s.r.l.; (iii) vizio motivazionale anche in relazione al concorso nella bancarotta; (iv) illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, ritenute non adeguatamente motivate rispetto alla posizione specifica del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto in relazione al profilo delle esigenze cautelari, annullando l'ordinanza limitatamente a quel punto e rinviando al Tribunale di Bologna perché fornisca adeguata motivazione circa la sussistenza e la proporzionalità delle esigenze cautelari. Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla mancanza di autonoma valutazione (confermando la legittimità della tecnica dell'incorporazione quando il provvedimento dimostra rielaborazione critica) e inammissibili o non fondate le doglianze sulla gravità indiziaria. La Corte ha inoltre affermato la utilizzabilità, ai fini delle misure cautelari, delle dichiarazioni riportate in annotazioni di polizia giudiziaria.
Norme richiamate
Riferita al potere integrativo del giudice del riesame: la Corte osserva che il Tribunale non poteva semplicemente annullare per aderenza linguistica alla richiesta del P.M. e che l'uso della tecnica di "incorporazione" è compatibile se emerge conoscenza degli atti e rielaborazione critica
Richiamata dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità di dichiarazioni non verbalizzate; la Corte però esclude che tali doglianze impediscano l'utilizzo, ai fini cautelari, delle annotazioni di polizia che riportano dichiarazioni di persone informate sui fatti
Richiamato dalla difesa in relazione all'eccezione di utilizzabilità di dichiarazioni non verbalizzate; la Corte ritiene infondata la doglianza e conferma la giurisprudenza predominante che ammette l'uso, per misure cautelari, delle annotazioni di polizia giudiziaria
Massime di principio
- La Corte di cassazione ammette la tecnica dell'"incorporazione" del contenuto della richiesta del P.M. nell'ordinanza del G.i.p., purché dal provvedimento emerga la conoscenza degli atti e una rielaborazione critica: la mera somiglianza formale non implica automaticamente nullità per mancata autonoma valutazione
- Per l'impugnazione in Cassazione sono ammissibili le censure di diritto o la denuncia di manifesta illogicità della motivazione; non è invece consentita una nuova rivalutazione delle prove o una differente ricostruzione dei fatti che attenga al merito
- Le dichiarazioni di persone informate sui fatti riportate in annotazioni o relazioni di servizio della polizia giudiziaria, anche se non verbalizzate, possono essere utilizzate per l'adozione di misure cautelari, in conformità alla giurisprudenza consolidata
- Quando si contestano le esigenze cautelari il giudice deve fornire motivazione specifica e adeguata circa la necessità e la proporzionalità della misura rispetto alla posizione concreta dell'indagato; la mancanza di tale motivazione può dare luogo ad annullamento limitato e rinvio
- Il successo parziale del ricorrente su un profilo cautelare non comporta automaticamente l'annullamento integrale del provvedimento: la Cassazione può limitare l'annullamento al solo punto viziato e rinviare per nuovo esame motivato
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