Cassazione Penale, Ordinanza n. 41352/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato. Dal testo emerge che il ricorrente contestava l'utilizzabilità di un elemento a carico, lamentandone l'inutilizzabilità, ma la censura è stata ritenuta generica. La Corte rileva che l'imputato aveva consentito l'utilizzo, nel rito abbreviato, degli atti del fascicolo del pubblico ministero e che le sentenze di merito avevano fondato l'affermazione di responsabilità su una pluralità di ulteriori elementi di prova. Il motivo di ricorso, però, non spiegava l'incidenza concreta dell'eventuale espunzione dell'elemento asseritamente inutilizzabile sulla tenuta complessiva del ragionamento probatorio, omettendo la necessaria 'prova di resistenza'.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico perché non confrontato con la ricostruzione fattuale delle sentenze di merito e, soprattutto, perché non illustrava in modo specifico se e come l'eliminazione dell'elemento dedotto come inutilizzabile avrebbe inciso sulla tenuta complessiva della decisione di condanna. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorrente deve indicare specificamente quale sia l'incidenza dell'eliminazione di quell'elemento sul complessivo compendio probatorio, mediante la c.d. prova di resistenza.
- La censura è inammissibile per difetto di specificità se non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito e non spiega perché, espunto il dato asseritamente inutilizzabile, le residue risultanze non sarebbero sufficienti a sorreggere il medesimo convincimento di colpevolezza.
- Quando la responsabilità sia stata affermata sulla base di una pluralità di elementi probatori, il ricorso che attacchi uno solo di essi deve dimostrare che la sua eventuale caduta sarebbe decisiva e non meramente marginale.
- L'accertata inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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