Sentenza del 21/09/2016 n. 18485 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la tassazione applicata alla somma ricevuta in forma capitale a seguito della liquidazione del Fondo di Previdenza Integrativa Aziendale. Sosteneva che, almeno per la quota derivante dal rendimento degli investimenti effettuati dal Fondo secondo un modello gestionale assicurativo, dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985, anziché il regime di tassazione separata previsto per il trattamento di fine rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana e rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione. Il giudice del rinvio dovrà verificare se, quando e in quale misura le somme versate al Fondo siano state effettivamente investite sul mercato, quali rendimenti abbiano prodotto e come tali rendimenti siano stati attribuiti alla posizione del contribuente. Solo sulla quota di rendimento netto maturata fino al 31 dicembre 2000 potrà essere applicata la ritenuta del 12,50%; la parte restante dovrà seguire il regime della tassazione separata. La Commissione dovrà inoltre liquidare l'eventuale rimborso spettante e decidere sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 (T.U.I.R.)
Regime di tassazione separata applicabile alle prestazioni derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro e, secondo la pronuncia, alla parte di capitale e agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
Per gli iscritti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, la tassazione separata si applica alla sorte capitale e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Ritenuta del 12,50% sulla differenza tra il capitale corrisposto e i premi riscossi, con la riduzione prevista per gli anni successivi al decimo.
La ritenuta del 12,50% si applica, per gli iscritti anteriori al D.Lgs. n. 124 del 1993, esclusivamente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9
La disciplina introdotta per le prestazioni dei fondi di previdenza complementare è riferita alle prestazioni in capitale a favore degli iscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto.
La norma non estende automaticamente il nuovo regime agli iscritti anteriormente; per questi ultimi occorre distinguere, in base alla struttura della prestazione, tra sorte capitale e rendimento.
Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11
Disposizione che ha introdotto modifiche alla disciplina della previdenza complementare, richiamata con riferimento alla riforma Dini.
La riforma ha previsto un trattamento fiscale sostanzialmente assimilato a quello dei redditi di lavoro per le prestazioni dei soggetti rientranti nel nuovo regime, senza eliminare la distinzione applicabile ai precedenti iscritti.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è più consentita la distinzione tra capitale e rendimento ai fini indicati dalla pronuncia.
Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 la prestazione è assoggettata integralmente alla tassazione separata, senza applicazione della ritenuta del 12,50% limitata al rendimento.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13642/2011
Le prestazioni in capitale di fondi aziendali a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono tassate diversamente secondo la composizione della prestazione e il periodo di maturazione.
Il principio vincolante distingue tra sorte capitale, soggetta a tassazione separata, e rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato, soggetto al 12,50% per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000.
Massime di principio
- Nelle controversie sui fondi previdenziali integrativi aziendali, non è sufficiente qualificare l'intera prestazione come assimilabile al TFR o come derivante da un contratto assicurativo: occorre scomporre la somma tra capitale e rendimento.
- Per gli iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, il rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato e maturato fino al 31 dicembre 2000 può beneficiare della ritenuta del 12,50%.
- La qualificazione come rendimento richiede la prova di un effettivo investimento sul mercato, dei risultati conseguiti e del criterio di imputazione delle plusvalenze alla posizione individuale; il semplice accantonamento contabile non è sufficiente.
- Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono soggetti integralmente alla tassazione separata, senza la distinzione tra capitale e rendimento prevista per il periodo precedente.
- Quando l'Amministrazione finanziaria ha tassato l'intera somma con un unico regime, il giudice deve verificare analiticamente la composizione temporale e finanziaria della prestazione e determinare l'eventuale rimborso solo dopo tale accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 18445 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 18447 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 18448 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 18451 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 18453 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 18454 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →