Cassazione Civile, Ordinanza n. 29677/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, pur avendo condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, non aveva inserito l'indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, nonostante tale richiesta fosse stata espressamente formulata nel ricorso originario. La deduzione è che si trattasse di una mera svista materiale del provvedimento, non incidente sul contenuto decisorio, ma solo sulla sua rappresentazione grafica. I resistenti sono rimasti intimati.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso, qualificando l'omissione della formula di distrazione come errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., poiché la decisione sulle spese era stata adottata ma non trascritta integralmente nella sua espressione formale. Ha quindi ordinato la correzione dell'ordinanza precedente, disponendo l'inserimento, dopo la parola "legge", delle parole "da distrarsi in favore del procuratore antistatario", e ha mandato la cancelleria di annotare la correzione sull'originale.
Norme richiamate
La correzione è ammessa quando l'errore consista in una mera svista del giudice, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione, ma solo sulla sua materiale rappresentazione grafica.
Massime di principio
- L'errore materiale è correggibile quando deriva da una mera svista e determina una divergenza tra la decisione effettivamente assunta e la sua trascrizione nel provvedimento.
- La mancata indicazione della distrazione delle spese, ove la richiesta sia stata formulata e la condanna alle spese sia stata pronunciata, integra un errore materiale emendabile se la volontà decisoria risulta comunque univocamente desumibile dagli atti e dal provvedimento.
- Il procedimento di correzione non può essere utilizzato per modificare il contenuto sostanziale della decisione, ma solo per riallinearne la forma scritta alla volontà già espressa dal giudice.
Come è indicizzato
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