Cassazione Penale, Ordinanza n. 13488/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso proposto avverso una decisione della Corte di appello di Bologna che, dopo un precedente annullamento con rinvio della Cassazione, aveva confermato la pena di dieci mesi di reclusione e aveva rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l'esito negativo sulla misura sostitutiva, ma il ricorso non individuava specifici vizi della sentenza impugnata e mirava piuttosto a ottenere una nuova valutazione di merito sui presupposti per la concessione del beneficio. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello, che aveva valorizzato il curriculum criminale dell'imputato e la conseguente inidoneità delle sanzioni sostitutive a prevenire il rischio di reiterazione di reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte di appello avesse correttamente negato la sostituzione della pena detentiva, fondando il giudizio prognostico sull'elevata caratura criminale del condannato e sul suo curriculum criminale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato implicitamente nel tema della sostituzione della pena detentiva con misura sostitutiva; la concessione presuppone una valutazione prognostica sulla idoneità della misura a prevenire la commissione di altri reati.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Non menzionato espressamente, ma rilevante per il limite del controllo di legittimità: non è consentita una nuova valutazione del merito sotto forma di ricorso per cassazione.
Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01
Il precedente è richiamato per affermare che, ai fini della concessione di una pena sostitutiva, occorre considerare la condotta illecita del condannato, anteriore e successiva al reato, quale elemento della valutazione prognostica.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una misura sostitutiva richiede una valutazione prognostica concreta sulla capacità della misura di prevenire la reiterazione di reati; in tale giudizio può essere valorizzato il precedente e successivo comportamento illecito del condannato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non indica specifici vizi della decisione impugnata e si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione del merito.
- La presenza di un significativo curriculum criminale può legittimare il diniego delle sanzioni sostitutive, ove il giudice di merito motivi sull'inidoneità della misura a soddisfare le esigenze di prevenzione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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