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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27006/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 28/11/2016, per mancata esecuzione del lavoro di pubblica utilità cui era subordinato il beneficio. Il ricorrente ha dedotto che la mancata esecuzione non era addebitabile a lui perché: a) il Comune di Torre Boldone aveva comunicato l'impossibilità di ricevere la prestazione; b) vi era un difetto di comunicazione tra imputato e difensore che aveva impedito l'accettazione della condizione; c) in ogni caso non era stato fissato un nuovo termine per l'adempimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che, benché il termine quinquennale previsto dall'art. 163 cod. pen. sia ormai scaduto, la revoca della sospensione condizionale per inadempimento non può basarsi sulla mera constatazione dell'inadempienza: il giudice dell'esecuzione doveva verificare l'esigibilità della prestazione nel quinquennio successivo all'irrevocabilità e valutare il grado di collaborazione del condannato, compresa la circostanza dell'indisponibilità del Comune segnalata, non potendosi automaticamente imputare al condannato l'errore del giudice che aveva indicato l'ente. Perciò si è disposta la rinnovazione del giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i termini massimi (cinque o due anni) entro i quali deve essere adempiuta la condizione posta alla sospensione; se il giudice non fissa un termine specifico, questo coincide con tali termini decorrenti dal passaggio in giudicato.

  • art. 165 cod. pen.

    Indica le condizioni e gli effetti della sospensione condizionale della pena; qui richiamato in combinato disposto con l'art. 168 in relazione alla revoca per inadempimento.

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte sottolinea che la revoca per inadempimento richiede una verifica sull'esigibilità della prestazione e sul comportamento collaborativo del condannato, non la sola presa d'atto dell'inadempienza.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 37503/23/06/2022 (Liguori)

    Principio secondo cui il termine per adempiere la condizione deve essere fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; se non fissato, coincide con i termini di art. 163; l'omessa fissazione costituisce vizio di legge della sentenza e il giudice dell'esecuzione può determinare il termine finché non scada il termine di art. 163.

  • Giurisprudenza della Cassazione (sentenze indicate: Sez.1 n.58060/2017, n.35809/2016, n.30242/2016, Sez.5 n.39770/2017)

    Costante orientamento che impone al giudice dell'esecuzione di accertare l'esigibilità della prestazione e valutare il grado di collaborazione del condannato prima di pronunciare la revoca della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale per mancato adempimento non può basarsi solo sulla constatazione dell'inadempienza: il giudice dell'esecuzione deve verificare se la prestazione era effettivamente esigibile e valutare la collaborazione del condannato.
  • Se il termine per l'adempimento non è stato fissato in sentenza, esso coincide con i termini di cui all'art. 163 cod. pen.; tuttavia il giudice dell'esecuzione può (e deve) determinare il termine finché tale termine non è scaduto.
  • L'indisponibilità dell'ente indicato per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità può escludere l'addebito dell'inadempimento al condannato: il giudice deve accertare le comunicazioni dell'ente e la fattiva impossibilità di svolgere la prestazione.
  • Gli eventuali errori o omissioni del giudice che indicò l'ente o i termini della prestazione non possono automaticamente essere imputati al condannato; è necessario valutare il contesto e la condotta del soggetto.
  • Quando venga riscontrata una carenza motivazionale o procedurale nella decisione che revoca il beneficio, la corretta via è l'annullamento e il rinvio al giudice dell'esecuzione perché compia le verifiche richieste e determini eventualmente un nuovo termine, se ancora possibile.

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