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Ordinanza

Ordinanza n. 350/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Sicilia; 2) della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202515304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per funzionari dell'Agenzia delle Entrate e graduatoria conclusiva, con contestazione del punteggio della prova scritta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, tra cui l'avviso di pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori, la graduatoria degli idonei e l'elenco dei vincitori, gli esiti anonimi rettificati della prova scritta, il proprio esito e la prova, i verbali di correzione non conosciuti, nonché gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, il riesame del punteggio della prova scritta, la ricollocazione in una posizione migliore della graduatoria e la condanna in forma specifica delle amministrazioni al riesame. Nell'istanza cautelare contestava il provvedimento di esclusione dalla procedura e la graduatoria conclusiva. Alla camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità dell'esclusione, sul punteggio o sulla graduatoria. Ritenendo che l'impugnazione fosse stata notificata ad almeno un controinteressato, ma che dovesse essere esteso il contraddittorio a tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti informativi e con la creazione di un collegamento denominato "Atti di notifica". L'amministrazione dovrà mantenere online la documentazione pubblicata sino alla sentenza definitiva di primo grado e rilasciare attestazione dell'avvenuta notificazione. La notificazione dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata, ma il giudice ha preso atto della rinuncia del ricorrente all'istanza di sospensione.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato è stata ritenuta sufficiente per la prosecuzione iniziale del giudizio, ferma la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando devono partecipare al giudizio ulteriori soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso, il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    In presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    La notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata secondo le modalità indicate dal giudice.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L'omesso adempimento, entro i termini assegnati, della notificazione per pubblici proclami o del deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso da un candidato contro l'esclusione da una procedura concorsuale e contro la graduatoria finale, devono essere chiamati in giudizio tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, quando l'eventuale accoglimento possa pregiudicarne la posizione.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta difficoltà prevedibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, secondo modalità idonee a rendere conoscibili autorità giudiziaria, parti, atti impugnati, controinteressati e contenuto del ricorso.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio deve essere eseguito entro il termine perentorio stabilito dal giudice; la prova dell'avvenuta notificazione deve essere depositata entro il successivo termine perentorio, poiché l'inosservanza di tali adempimenti comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La rinuncia alla domanda cautelare comporta la presa d'atto della rinuncia e non determina una decisione sul merito delle censure rivolte contro l'esclusione, il punteggio o la graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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