Cassazione Civile, Ordinanza n. 17557/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assegnatario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del Comune volta a ripetere dall'assegnatario, ai sensi dell'art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865, le spese processuali che l'ente aveva dovuto corrispondere nel giudizio di opposizione alla stima promosso dai proprietari dell'area espropriata e concessa per la costruzione di case popolari. In primo grado la domanda del Comune era stata respinta; la Corte d'appello di Genova ha invece accolto la pretesa ritenendo che la nozione di "spese sostenute" comprenda anche le spese processuali, da determinarsi ex post sulla base degli esborsi effettivi, e che sia irrilevante la loro natura eventuale. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 2) erronea lettura dell'art. 35 l. 865/1971 e della ratio del pareggio di bilancio; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla qualificazione compiuta in altri giudizi; 4) impossibilità di ripetere i maggiori costi, incluse le spese legali, quando derivino da condotte della P.A. non conformi a legge; 5) erroneità dell'affermazione secondo cui le doglianze sull'inadempimento del Comune dovessero essere fatte valere con domanda o eccezione riconvenzionale; 6) nullità della sentenza per non avere considerato le norme violate nella procedura espropriativa e l'esclusione del beneficiario da ogni partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo inammissibile la questione di giurisdizione per mancata impugnazione incidentale del relativo capo della sentenza di primo grado e non fondato il motivo sull'interpretazione dell'art. 35 l. 865/1971. Ha invece accolto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, censurando la Corte d'appello per aver preteso dal convenuto l'esercizio di una domanda o eccezione riconvenzionale per far valere l'inadempimento del Comune e per aver trascurato che il resistente, per paralizzare la pretesa di ripetizione delle spese, poteva limitarsi a eccepire l'inadempimento dell'ente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865
La Corte d'appello aveva interpretato la norma nel senso che le "spese sostenute" comprendono tutte le spese effettivamente sopportate, incluse quelle processuali; la Cassazione non smentisce tale lettura nel suo nucleo, ma censura la decisione di merito per aver preteso una riconvenzionale per far valere l'inadempimento e per non avere correttamente considerato la difesa di tipo impeditivo/solutorio del convenuto.
Il convenuto evocato per il pagamento di una prestazione ritenuta inadeguata può paralizzare la domanda avversaria eccependo l'inadempimento o l'imperfetto adempimento della controparte, senza necessità di proporre una domanda riconvenzionale.
Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sull'onere di allegazione e prova delle difese; non è però il fulcro della decisione.
Massime di principio
- In presenza di una domanda di pagamento o di rimborso, la parte convenuta può opporre come mera eccezione l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, quando tale difesa sia idonea a paralizzare la pretesa, senza dover necessariamente proporre una domanda riconvenzionale.
- La parte totalmente vittoriosa nel merito ma soccombente su una questione preliminare di rito o di merito deve proporre appello incidentale per devolvere quella questione al giudice superiore; la semplice riproposizione non basta quando la questione è stata espressamente o implicitamente rigettata in primo grado.
- La ripartizione delle spese o dei costi di una procedura va interpretata secondo il dato letterale e la ratio della disciplina applicabile, ma il giudice di merito non può imporre alla parte onerata un onere processuale ulteriore rispetto a quello necessario per eccepire l'inadempimento della controparte.
- Quando la difesa del convenuto mira solo a paralizzare la domanda attrice, essa può essere veicolata in via di eccezione; il ricorso alla domanda riconvenzionale è necessario solo se si intende ottenere un autonomo accertamento o una condanna ulteriore.
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