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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34789/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'avocazione, ai sensi dell'art. 413 c.p.p., del fascicolo n. 410/22 mod. 45 relativo a una denuncia presentata il 4/4/2022, lamentando una stasi delle indagini dopo l'assunzione di sommarie informazioni e chiedendo lo stralcio/separazione da altra denuncia del 10/5/2022 (fatti diversi). I decreti della Procura di Prato (5/12/2022) e della Procura Generale (24/5/2023 e 6/12/2023) hanno rigettato le istanze; la ricorrente ha impugnato per cassazione sostenendo l'abnormità dei provvedimenti, l'invasione della sfera giurisdizionale (natura decisoria), l'illegittima connessione di fatti distinti in modello 45 e la paralisi delle indagini a suo danno (connessa iscrizione del procedimento n. 2703/22 nei suoi confronti). Sono state depositate memorie ex art. 611 c.p.p. e documentazione integrativa.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di avocazione non abbia natura giurisdizionale ed sia, quindi, non impugnabile per cassazione (art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.). La Corte ha richiamato ampio orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti del pubblico ministero sono atti di parte e non sono impugnabili per abnormità salvo che non si configuri un'invasione dei poteri tipicamente giudiziali. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella causa dell'inammissibilità, ha comminato alla ricorrente una sanzione equitativa di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 413 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la facoltà di avocazione da parte del procuratore generale; qui è la norma cui la ricorrente si era appellata per chiedere l'avocazione del fascicolo.

  • art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento dell'inammissibilità: il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Procuratore generale che rigetta l'istanza di avocazione non è ammesso perché l'atto non ha natura giurisdizionale.

  • art. 568, comma 1 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo richiamato in giurisprudenza per la preclusione dell'impugnabilità degli atti del pubblico ministero che non sono provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per la condanna alle spese e per la misura equitativa dell'ammenda dovuta per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 408 cod. proc. pen.

    Citato nel contesto dei diritti della persona offesa in caso di richiesta di archiviazione: la possibilità di essere informata e formulare opposizione è alternativa alla possibilità di impugnare atti del P.M.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla notificazione dell'avviso alla persona sottoposta a indagini; collocazione fattuale nella vicenda ma non decisivo sulla impugnabilità del decreto di avocazione.

  • Cass. Sez. 3, n. 15128 del 26/10/2017 (Loiodice)

    Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità.

    Giurisprudenza consolidata su cui la Corte si è ancorata per dichiarare inammissibile il ricorso: il rigetto dell'avocazione da parte del P.G. non è impugnabile in Cassazione.

  • Cass. Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001 (Chirico)

    i provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono ne' qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), ne' impugnabili, quantunque illegittimi

    Principio generale secondo il quale gli atti del pubblico ministero sono atti di parte e non sono di regola impugnabili per abnormità; pone limiti all'impugnazione degli atti del P.M., salvo invasione dei poteri giudiziali.

Massime di principio

  • Il diniego di avocazione da parte del procuratore generale non ha natura giurisdizionale e non è impugnabile con ricorso per cassazione: la Cassazione dichiara inammissibili tali ricorsi.
  • Gli atti del pubblico ministero sono in genere atti di parte e non possono essere qualificati come 'abnormi' ai fini della cassazione, a meno che non si dimostri che l'atto abbia illegittimamente invaso i poteri del giudice (sostituendosi alla giurisdizione).
  • In situazioni analoghe la parte offesa ha strumenti diversi dalla cassazione per tutelarsi: richiesta di informazione/opporsi all'archiviazione, eventuali impugnative davanti al giudice quando sorgono atti giudiziali, segnalazioni gerarchiche o disciplinari nei confronti del P.M., oppure azioni civilistiche se sussistono danni.
  • La frammentazione di denunce confluite in un unico fascicolo mod. 45 e la contestazione di 'stasi' investigativa non garantiscono di per sé la ricorribilità del rigetto dell'avocazione: va valutato se vi sia stata una effettiva invasione di competenze giudiziarie.
  • Prima di proporre impugnazioni straordinarie è utile documentare con precisione la sussistenza della stasi, la mancanza di attività investigativa e l'effettiva invadenza del potere giudiziario, perché solo in tali ipotesi può emergere una potenziale rimediabilità diversa dalla cassazione.

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