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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13236/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Iacovino era stato condannato dal Giudice di Pace di Campobasso per diffamazione a seguito dell'invio di due lettere (4/12/2018 e 6/1/2019) nelle quali accusava Sandro D'Amico, responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Montagano, di aver gestito il rilascio di un permesso di costruire in violazione di legge e nel favore di privati. In appello convertito in ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) errata valutazione della exceptio veritatis (art. 596, 3° c.) sostenendo che l'illegittimità del permesso era provata da una consulenza tecnica disposta in altro procedimento; 2) legittimo esercizio del diritto di critica, nei limiti della continenza, essendo il ricorrente fondatamente convinto dell'illegittimità; 3) assenza del requisito della comunicazione a più persone (quindi non diffamazione ma al più ingiuria); 4) in ogni caso eventuale ingiuria oggi non più rilevante penalmente a seguito della normativa sulla depenalizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla assenza della comunicazione a più persone; tuttavia ha ritenuto fondato il motivo sul diritto di critica: il ricorrente aveva un fondamento concreto (consulenza tecnica ministeriale che rilevava palese illegittimità del permesso e che aveva indotto il PM a chiedere il rinvio a giudizio per l'ufficiale), e le espressioni, pur aspre, erano pertinenti al tema e non gratuite. Ne è conseguito che la condotta, pur integrando in astratto il fatto tipico, è stata ritenuta scriminata dal diritto di critica e la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è antigiuridico.

Norme richiamate

  • art. 596 cod. pen., 3° comma

    La exceptio veritatis (difesa della verità) può essere invocata solo se il fatto è vero o almeno putativamente vero; la sua efficacia è subordinata al rispetto dei limiti della continenza espressiva e al contesto in cui la comunicazione avviene

  • art. 595 cod. pen.

    Definisce la diffamazione: quando l'offesa riguardante una persona assente è comunicata a più persone si configura diffamazione; la valutazione della pluralità dei destinatari è rilevante per la distinzione rispetto all'ingiuria

  • art. 594 cod. pen.

    Disciplina l'ingiuria; la giurisprudenza e la normativa successiva hanno circoscritto la rilevanza penale dell'ingiuria, specie quando l'offesa è diretta a persona presente

  • d.lgs. 15/01/2016 n. 7 (intervento di depenalizzazione)

    Ha depenalizzato talune fattispecie di ingiuria; rilevante per la valutazione del carattere penalmente irrilevante di alcune offese

  • art. 37 d.lgs. 274/2000

    Richiamato in relazione alla sentenza di primo grado che aveva irrogato soltanto pena pecuniaria senza pronuncia sul risarcimento civilistico

  • art. 477 cod. pen.

    Norma cui si riferiva il procedimento nel quale la consulenza tecnica era stata predisposta e che aveva condotto il PM a chiedere il rinvio a giudizio dell'ufficio tecnico; tale fatto ha nutrito la convincimento del ricorrente sulla illegittimità del permesso

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5, n. 13252/2021 e altre)

    La Corte rileva i consolidati principi giurisprudenziali sulla distinzione tra ingiuria e diffamazione in funzione della pluralità dei destinatari e sulla necessità di valutare la continenza e il contesto per il riconoscimento del diritto di critica

Massime di principio

  • La comunicazione offensiva assume rilievo penale come diffamazione quando è diretta a più persone o è portata a conoscenza di terzi; se è rivolta solo a persona presente e senza terzi, si inquadra più in ingiuria (oggi in gran parte depenalizzata)
  • La exceptio veritatis (difesa basata sulla verità) non è autonoma rispetto al diritto di critica: anche la comunicazione di fatti veri deve rispettare i limiti della continenza verbale per essere scriminata
  • Se il denunciato può dimostrare una fondante, ragionevole convinzione della verità del fatto (es. consulenza tecnica ufficiale, procedimento penale in corso), toni aspri possono rientrare nel legittimo esercizio del diritto di critica e scriminare la condotta
  • La Corte di legittimità non riesamina librettamente le contestazioni sulla valutazione del fatto o sulla percezione dei destinatari: il ricorrente deve indicare con precisione le fonti probatorie per contestare la ricostruzione di fatto del giudice di merito
  • In casi simili, l'apprezzamento sul carattere 'gratuito' o 'pertinente' di un'espressione dipende dal contesto complessivo e dalla finalità della critica (es. tutela dell'interesse pubblico rispetto a condotte amministrative contestate)

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