Cassazione Penale, Sentenza n. 13236/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Iacovino era stato condannato dal Giudice di Pace di Campobasso per diffamazione a seguito dell'invio di due lettere (4/12/2018 e 6/1/2019) nelle quali accusava Sandro D'Amico, responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Montagano, di aver gestito il rilascio di un permesso di costruire in violazione di legge e nel favore di privati. In appello convertito in ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) errata valutazione della exceptio veritatis (art. 596, 3° c.) sostenendo che l'illegittimità del permesso era provata da una consulenza tecnica disposta in altro procedimento; 2) legittimo esercizio del diritto di critica, nei limiti della continenza, essendo il ricorrente fondatamente convinto dell'illegittimità; 3) assenza del requisito della comunicazione a più persone (quindi non diffamazione ma al più ingiuria); 4) in ogni caso eventuale ingiuria oggi non più rilevante penalmente a seguito della normativa sulla depenalizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla assenza della comunicazione a più persone; tuttavia ha ritenuto fondato il motivo sul diritto di critica: il ricorrente aveva un fondamento concreto (consulenza tecnica ministeriale che rilevava palese illegittimità del permesso e che aveva indotto il PM a chiedere il rinvio a giudizio per l'ufficiale), e le espressioni, pur aspre, erano pertinenti al tema e non gratuite. Ne è conseguito che la condotta, pur integrando in astratto il fatto tipico, è stata ritenuta scriminata dal diritto di critica e la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è antigiuridico.
Norme richiamate
La exceptio veritatis (difesa della verità) può essere invocata solo se il fatto è vero o almeno putativamente vero; la sua efficacia è subordinata al rispetto dei limiti della continenza espressiva e al contesto in cui la comunicazione avviene
Definisce la diffamazione: quando l'offesa riguardante una persona assente è comunicata a più persone si configura diffamazione; la valutazione della pluralità dei destinatari è rilevante per la distinzione rispetto all'ingiuria
Disciplina l'ingiuria; la giurisprudenza e la normativa successiva hanno circoscritto la rilevanza penale dell'ingiuria, specie quando l'offesa è diretta a persona presente
d.lgs. 15/01/2016 n. 7 (intervento di depenalizzazione)
Ha depenalizzato talune fattispecie di ingiuria; rilevante per la valutazione del carattere penalmente irrilevante di alcune offese
Richiamato in relazione alla sentenza di primo grado che aveva irrogato soltanto pena pecuniaria senza pronuncia sul risarcimento civilistico
Norma cui si riferiva il procedimento nel quale la consulenza tecnica era stata predisposta e che aveva condotto il PM a chiedere il rinvio a giudizio dell'ufficio tecnico; tale fatto ha nutrito la convincimento del ricorrente sulla illegittimità del permesso
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5, n. 13252/2021 e altre)
La Corte rileva i consolidati principi giurisprudenziali sulla distinzione tra ingiuria e diffamazione in funzione della pluralità dei destinatari e sulla necessità di valutare la continenza e il contesto per il riconoscimento del diritto di critica
Massime di principio
- La comunicazione offensiva assume rilievo penale come diffamazione quando è diretta a più persone o è portata a conoscenza di terzi; se è rivolta solo a persona presente e senza terzi, si inquadra più in ingiuria (oggi in gran parte depenalizzata)
- La exceptio veritatis (difesa basata sulla verità) non è autonoma rispetto al diritto di critica: anche la comunicazione di fatti veri deve rispettare i limiti della continenza verbale per essere scriminata
- Se il denunciato può dimostrare una fondante, ragionevole convinzione della verità del fatto (es. consulenza tecnica ufficiale, procedimento penale in corso), toni aspri possono rientrare nel legittimo esercizio del diritto di critica e scriminare la condotta
- La Corte di legittimità non riesamina librettamente le contestazioni sulla valutazione del fatto o sulla percezione dei destinatari: il ricorrente deve indicare con precisione le fonti probatorie per contestare la ricostruzione di fatto del giudice di merito
- In casi simili, l'apprezzamento sul carattere 'gratuito' o 'pertinente' di un'espressione dipende dal contesto complessivo e dalla finalità della critica (es. tutela dell'interesse pubblico rispetto a condotte amministrative contestate)
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