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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36395/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore (avv. Marco Scillitani) per presunta "erronea applicazione di norma giuridica" ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. b). La difesa ha censurato il mancato riferimento, nell'ordinanza impugnata, a un precedente provvedimento del 23/05/2017 con cui il medesimo Paparesta era stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale nell'ambito di un procedimento relativo ai medesimi fatti in un periodo più limitato; secondo la difesa tale precedente e la richiesta di revoca della Procura (per concorrenza con altra sentenza) renderebbero in re ipsa compatibile la situazione con l'adozione della misura alternativa più ampia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la mancata menzione del precedente provvedimento non costituisca vizio di legittimità quando l'ordinanza sia comunque adeguatamente e congruamente motivata su elementi non censurati dal ricorrente. Il Tribunale di sorveglianza aveva valutato negativamente (o non totalmente positiva) la prognosi di recupero del condannato e perciò non ha ritenuto meritevole la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; in luogo di ciò era stata concessa la detenzione domiciliare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che il vizio dedotto ai sensi dell'art. 606, lett. b) richiede che l'errore di diritto sia effettivamente dimostrato; la mancata citazione di un precedente provvedimento non determina automaticamente errore di diritto se la decisione è comunque esaustivamente motivata su elementi non contestati

Massime di principio

  • La mera omissione di richiamare precedenti provvedimenti non invalida una decisione se la motivazione è adeguata e gli elementi di fatto fondamentali non sono stati impugnati
  • Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale è essenziale dimostrare una prognosi favorevole; il giudice valuta la meritevolezza caso per caso e può ritenere insufficiente la situazione personale anche se esistono precedenti ammissioni
  • La compatibilità tra titoli esecutivi e l'adozione di misure alternative non opera automaticamente: occorre una specifica valutazione del giudice dell'esecuzione
  • In cassazione l'oggetto della censura deve essere concreto e specifico: non può limitarsi a richiamare un precedente senza dimostrare in che modo esso avrebbe alterato la decisione impugnata
  • In caso di rigetto del ricorso la parte soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali

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