Cassazione Penale, Ordinanza n. 07171/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato di cui all'art. 474 c.p., deducendo con il primo motivo il difetto di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità; con il secondo motivo censurava la violazione di legge e il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché il delitto di cui all'art. 474 c.p. è qualificato come reato di pericolo e, quindi, è irrilevante che l'inganno non si sia concretamente realizzato nei confronti degli acquirenti, trattandosi di fattispecie posta a tutela della fede pubblica; il secondo perché, nel diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice dia conto in modo congruo degli elementi negativi ritenuti decisivi o della mancanza di elementi positivi, senza dover esaminare tutti i profili dedotti dalle parti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto è trattato come reato di pericolo, con irrilevanza della mancata realizzazione dell'inganno nei confronti degli acquirenti e tutela della fede pubblica.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego può essere motivato con un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di valutare analiticamente tutti gli elementi prospettati.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il delitto di cui all'art. 474 c.p. ha natura di reato di pericolo: ai fini della sua configurabilità non occorre che l'inganno si sia concretamente prodotto nei confronti degli acquirenti.
- Nei reati di tutela della fede pubblica la consumazione non dipende dalla prova del concreto raggiro del destinatario, essendo sufficiente la condotta tipica idonea a porre in pericolo il bene protetto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi negativi ritenuti prevalenti o l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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