Cassazione Civile, Ordinanza n. 23563/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi promossa da una creditrice sulla base di un'ordinanza di assegnazione resa ex art. 553 c.p.c. La società terza pignorata propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo che il titolo esecutivo era stato notificato insieme all'atto di precetto, in violazione del termine di venti giorni previsto nel titolo stesso. L'opposizione fu accolta dal Giudice di pace e la decisione venne confermata in appello. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma la Corte ha ritenuto superfluo esaminarlo perché ha rilevato d'ufficio una nullità processuale per contraddittorio non integro: nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a espropriazione presso terzi non erano stati evocati i terzi pignorati, che sono litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata partecipazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. e ha rinviato al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, affinché rinnovi la trattazione con contraddittorio integro e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 615, secondo comma, c.p.c.
opposizione all'esecuzione
È il mezzo di tutela esperito dalla società terza pignorata per contestare il diritto della creditrice a procedere esecutivamente; la Corte non entra nel merito della censura perché assorbita dal vizio processuale.
ordinanza di assegnazione
Costituisce il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione presso terzi nella vicenda esaminata.
espropriazione presso terzi
Nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a questa procedura il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario.
La nullità per contraddittorio non integro comporta la cassazione con rinvio al giudice di primo grado per nuova trattazione della causa.
La pretermissione del litisconsorte necessario impone la rinnovazione del giudizio davanti al primo giudice, con integrazione del contraddittorio.
È richiamato per il procedimento camerale in cassazione e per la riserva di deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, indipendentemente dal tipo di opposizione proposta o dall'esito che potrebbe avere la controversia.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario integra una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in cassazione.
- Quando il giudizio di merito si è svolto a contraddittorio non integro, la Cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo con integrazione del contraddittorio.
- In presenza di una nullità processuale assorbente, l'esame dei motivi di ricorso diviene superfluo, poiché il vizio del contraddittorio travolge l'intero iter decisionale di merito.
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