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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18869/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impatta l\'ordinanza del Tribunale di Gela che ha convalidato il decreto del Questore (10.11.2020) che imponeva all\'interessato l\'obbligo di presentazione al Commissariato tutti i sabati alle ore 20 per la durata di sei mesi. Il ricorrente deduceva duplicazione di misure (era già stato sottoposto, dopo annullamento degli arresti domiciliari, all\'obbligo di dimora e di presentazione quotidiana dalla misura del Tribunale del Riesame), ed eccepiva mancata valutazione in ordine all\'attualità, proporzionalità e adeguatezza della misura imposta dal Questore/Tribunale

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato un difetto di autosufficienza dell\'impugnazione: il ricorrente non ha allegato/ne prodotto nel ricorso il provvedimento del Tribunale del Riesame (né prove dell\'esistenza o della portata di atti processuali posti a fondamento della doglianza), dunque il giudice chiamato a convalidare non poteva essere ritenuto tenuto a valutare documenti non presenti nel fascicolo. Quanto al merito delle censure sulla proporzionalità/adeguatezza/attualità, la Corte ha ritenuto le censure generiche e non sufficienti a superare la presunzione di corretto esercizio del potere discrezionale, anche in considerazione della durata minima (sei mesi) della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2‑bis L. 401/1989

    menzionata nel provvedimento come norma cui la difesa non avrebbe presentato memoria

    richiama l\'obbligo/processo di deposito di memorie: la mancata produzione impedisce che il giudice prenda in considerazione atti non presenti nel fascicolo

  • art. 13‑bis d.l. 14/2017, come modificato dall\'art. 11 d.l. 130/2020 convertito dalla L. 18.12.2020, n. 173

    norma richiamata quale base legale del potere del Questore di imporre la prescrizione

    legittima l\'adozione da parte del Questore di misure interdittive/obblighi di presentazione; il Gip, nel controllo di convalida, valuta la regolarità formale e la compatibilità con il fascicolo sottoposto

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    richiamati in relazione al principio di specificità del gravame

    impongono che le censure in sede di gravame siano specifiche; l\'attacco generico alla proporzionalità/adeguatezza è insufficiente per ottenere annullamento

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato come base per la condanna alle spese processuali

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e del contributo alla Cassa delle Ammende in caso di impugnativa inammissibile

Massime di principio

  • In Cassazione un ricorso che si fonda su atti processuali (es. provvedimenti del Tribunale del Riesame) deve allegare e provare l\'esistenza e il contenuto di tali atti; la mancata produzione porta spesso all\'inammissibilità per difetto di autosufficienza
  • Il giudice che convalida un provvedimento amministrativo (es. decreto del Questore) può operare sul materiale presente nel fascicolo: non può essere ritenuto responsabile per non avere valutato atti non depositati
  • Le censure generiche sulla proporzionalità, adeguatezza o attualità di una misura restrittiva della libertà personale sono frequentemente dichiarate inammissibili se non specificamente motivate e documentate
  • La determinazione di una durata minima prevista dalla norma (es. sei mesi) è, in assenza di specifiche e circostanziate contestazioni, indice di corretto esercizio del potere discrezionale del giudice
  • Chi impugna deve curare la completezza documentale e la specificità delle doglianze: allegare il provvedimento che si assume contrastante e fornire prove rende la censura valutabile; altrimenti si rischia l\'inammissibilità e la condanna alle spese

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