Cassazione Penale, Sentenza n. 18869/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impatta l\'ordinanza del Tribunale di Gela che ha convalidato il decreto del Questore (10.11.2020) che imponeva all\'interessato l\'obbligo di presentazione al Commissariato tutti i sabati alle ore 20 per la durata di sei mesi. Il ricorrente deduceva duplicazione di misure (era già stato sottoposto, dopo annullamento degli arresti domiciliari, all\'obbligo di dimora e di presentazione quotidiana dalla misura del Tribunale del Riesame), ed eccepiva mancata valutazione in ordine all\'attualità, proporzionalità e adeguatezza della misura imposta dal Questore/Tribunale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato un difetto di autosufficienza dell\'impugnazione: il ricorrente non ha allegato/ne prodotto nel ricorso il provvedimento del Tribunale del Riesame (né prove dell\'esistenza o della portata di atti processuali posti a fondamento della doglianza), dunque il giudice chiamato a convalidare non poteva essere ritenuto tenuto a valutare documenti non presenti nel fascicolo. Quanto al merito delle censure sulla proporzionalità/adeguatezza/attualità, la Corte ha ritenuto le censure generiche e non sufficienti a superare la presunzione di corretto esercizio del potere discrezionale, anche in considerazione della durata minima (sei mesi) della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
menzionata nel provvedimento come norma cui la difesa non avrebbe presentato memoria
richiama l\'obbligo/processo di deposito di memorie: la mancata produzione impedisce che il giudice prenda in considerazione atti non presenti nel fascicolo
norma richiamata quale base legale del potere del Questore di imporre la prescrizione
legittima l\'adozione da parte del Questore di misure interdittive/obblighi di presentazione; il Gip, nel controllo di convalida, valuta la regolarità formale e la compatibilità con il fascicolo sottoposto
richiamati in relazione al principio di specificità del gravame
impongono che le censure in sede di gravame siano specifiche; l\'attacco generico alla proporzionalità/adeguatezza è insufficiente per ottenere annullamento
richiamato come base per la condanna alle spese processuali
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e del contributo alla Cassa delle Ammende in caso di impugnativa inammissibile
Massime di principio
- In Cassazione un ricorso che si fonda su atti processuali (es. provvedimenti del Tribunale del Riesame) deve allegare e provare l\'esistenza e il contenuto di tali atti; la mancata produzione porta spesso all\'inammissibilità per difetto di autosufficienza
- Il giudice che convalida un provvedimento amministrativo (es. decreto del Questore) può operare sul materiale presente nel fascicolo: non può essere ritenuto responsabile per non avere valutato atti non depositati
- Le censure generiche sulla proporzionalità, adeguatezza o attualità di una misura restrittiva della libertà personale sono frequentemente dichiarate inammissibili se non specificamente motivate e documentate
- La determinazione di una durata minima prevista dalla norma (es. sei mesi) è, in assenza di specifiche e circostanziate contestazioni, indice di corretto esercizio del potere discrezionale del giudice
- Chi impugna deve curare la completezza documentale e la specificità delle doglianze: allegare il provvedimento che si assume contrastante e fornire prove rende la censura valutabile; altrimenti si rischia l\'inammissibilità e la condanna alle spese
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