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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02899/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggior IRES per gli anni 2011 e 2012, negando all'ente ecclesiastico l'agevolazione di cui all'art. 6, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 601 del 1973. La controversia riguardava in particolare redditi da locazione immobiliare e da gestione patrimoniale: secondo l'Ufficio, l'agevolazione non poteva riconoscersi sulla sola base della natura soggettiva dell'ente, ma occorreva verificare anche la natura oggettiva dell'attività svolta, la sua non commercialità e l'eventuale strumentalità diretta e immediata rispetto ai fini di religione o di culto; inoltre, non poteva presumersi la destinazione dei proventi al sostentamento del clero senza prova concreta. La CTR aveva invece ritenuto spettante il beneficio valorizzando la natura dell'ente e la destinazione dei proventi alle finalità istituzionali. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973, dell'art. 7, n. 3, dell'Accordo del 1984 ratificato con L. n. 121/1985, degli artt. 15 e 16 L. n. 222/1985 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che la CTR aveva trasformato in sostanza l'agevolazione in un beneficio soggettivo e aveva omesso di verificare i requisiti oggettivi richiesti per i redditi da locazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha ribadito che l'agevolazione prevista dall'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973 non spetta in base al solo requisito soggettivo dell'ente ecclesiastico, ma richiede anche un accertamento oggettivo sull'attività concretamente svolta. Per i redditi da locazione immobiliare, il giudice di merito deve verificare in concreto se si tratti di mero godimento del patrimonio, privo di organizzazione imprenditoriale, e solo in tale ipotesi accertare la destinazione effettiva ed esclusiva dei proventi alle finalità istituzionali. La CTR, invece, si era limitata a valorizzare la qualifica dell'ente e la destinazione dei proventi al sostentamento del clero, senza compiere gli accertamenti richiesti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973

    l'agevolazione fiscale richiede sia il requisito soggettivo dell'ente sia l'accertamento oggettivo della natura non commerciale dell'attività o della sua strumentalità diretta e immediata ai fini istituzionali; non opera per il solo status dell'ente.

  • art. 7, n. 3, Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984

    ratificato dalla L. n. 121 del 1985

    gli enti ecclesiastici e le attività dirette a fini di religione o culto sono equiparati a enti di beneficenza o istruzione, mentre le attività diverse restano soggette alle leggi e al regime tributario ordinari.

  • artt. 15 e 16 L. n. 222 del 1985

    gli enti ecclesiastici possono svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto; tali attività comprendono anche le attività commerciali o a scopo di lucro e vanno trattate secondo il loro effettivo regime.

  • art. 53 Cost.

    l'agevolazione è un'eccezione al principio di corrispondenza tra capacità contributiva e imposizione e, come tale, non può essere estesa oltre i casi previsti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali di favore per enti ecclesiastici o enti equiparati non hanno natura meramente soggettiva: richiedono sempre la verifica dell'attività in concreto svolta e della sua coerenza con i fini istituzionali.
  • In tema di redditi da locazione immobiliare, il beneficio fiscale può spettare solo se la locazione integri un mero godimento del patrimonio, privo di organizzazione imprenditoriale e di strumenti concorrenziali sul mercato.
  • Quando l'ente svolge solo attività istituzionali, i proventi del patrimonio possono ritenersi destinati ai fini statutari; se invece svolge anche attività diverse, la destinazione dei proventi deve risultare da idonea documentazione.
  • Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e l'onere di dimostrare tutti i presupposti per fruire del beneficio grava sul contribuente.
  • Il giudice di merito non può riconoscere l'esenzione sulla sola base della qualifica dell'ente o della generica destinazione dei proventi: deve accertare in concreto la natura dell'attività e l'assenza di un'organizzazione commerciale.

Come è indicizzato

MaterieAgevolazione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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