Cassazione Civile, Ordinanza n. 02899/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggior IRES per gli anni 2011 e 2012, negando all'ente ecclesiastico l'agevolazione di cui all'art. 6, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 601 del 1973. La controversia riguardava in particolare redditi da locazione immobiliare e da gestione patrimoniale: secondo l'Ufficio, l'agevolazione non poteva riconoscersi sulla sola base della natura soggettiva dell'ente, ma occorreva verificare anche la natura oggettiva dell'attività svolta, la sua non commercialità e l'eventuale strumentalità diretta e immediata rispetto ai fini di religione o di culto; inoltre, non poteva presumersi la destinazione dei proventi al sostentamento del clero senza prova concreta. La CTR aveva invece ritenuto spettante il beneficio valorizzando la natura dell'ente e la destinazione dei proventi alle finalità istituzionali. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973, dell'art. 7, n. 3, dell'Accordo del 1984 ratificato con L. n. 121/1985, degli artt. 15 e 16 L. n. 222/1985 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che la CTR aveva trasformato in sostanza l'agevolazione in un beneficio soggettivo e aveva omesso di verificare i requisiti oggettivi richiesti per i redditi da locazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha ribadito che l'agevolazione prevista dall'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973 non spetta in base al solo requisito soggettivo dell'ente ecclesiastico, ma richiede anche un accertamento oggettivo sull'attività concretamente svolta. Per i redditi da locazione immobiliare, il giudice di merito deve verificare in concreto se si tratti di mero godimento del patrimonio, privo di organizzazione imprenditoriale, e solo in tale ipotesi accertare la destinazione effettiva ed esclusiva dei proventi alle finalità istituzionali. La CTR, invece, si era limitata a valorizzare la qualifica dell'ente e la destinazione dei proventi al sostentamento del clero, senza compiere gli accertamenti richiesti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
l'agevolazione fiscale richiede sia il requisito soggettivo dell'ente sia l'accertamento oggettivo della natura non commerciale dell'attività o della sua strumentalità diretta e immediata ai fini istituzionali; non opera per il solo status dell'ente.
art. 7, n. 3, Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984
ratificato dalla L. n. 121 del 1985
gli enti ecclesiastici e le attività dirette a fini di religione o culto sono equiparati a enti di beneficenza o istruzione, mentre le attività diverse restano soggette alle leggi e al regime tributario ordinari.
artt. 15 e 16 L. n. 222 del 1985
gli enti ecclesiastici possono svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto; tali attività comprendono anche le attività commerciali o a scopo di lucro e vanno trattate secondo il loro effettivo regime.
art. 53 Cost.
l'agevolazione è un'eccezione al principio di corrispondenza tra capacità contributiva e imposizione e, come tale, non può essere estesa oltre i casi previsti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali di favore per enti ecclesiastici o enti equiparati non hanno natura meramente soggettiva: richiedono sempre la verifica dell'attività in concreto svolta e della sua coerenza con i fini istituzionali.
- In tema di redditi da locazione immobiliare, il beneficio fiscale può spettare solo se la locazione integri un mero godimento del patrimonio, privo di organizzazione imprenditoriale e di strumenti concorrenziali sul mercato.
- Quando l'ente svolge solo attività istituzionali, i proventi del patrimonio possono ritenersi destinati ai fini statutari; se invece svolge anche attività diverse, la destinazione dei proventi deve risultare da idonea documentazione.
- Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e l'onere di dimostrare tutti i presupposti per fruire del beneficio grava sul contribuente.
- Il giudice di merito non può riconoscere l'esenzione sulla sola base della qualifica dell'ente o della generica destinazione dei proventi: deve accertare in concreto la natura dell'attività e l'assenza di un'organizzazione commerciale.
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