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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07979/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto, ritenendolo manifestamente infondato perché la doglianza investiva una valutazione giuridica di fatti correttamente percepiti e già esaminati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi degli artt. 625-bis, comma 4, e 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Corte di cassazione)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la precedente decisione della Seconda sezione penale della Corte di cassazione che, il 26 maggio 2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 4 marzo 2025. La sentenza di appello aveva confermato la condanna per falso in titoli di credito e tentata estorsione in danno della ex convivente. Nel ricorso straordinario si sosteneva che la Corte di cassazione avesse omesso di valutare l'effettività del contenzioso civile avviato dall'imputato davanti all'autorità giudiziaria competente, circostanza che, secondo il ricorrente, sarebbe stata idonea a coartare la volontà della persona offesa e quindi a escludere la natura estorsiva della condotta. La Corte ha però ritenuto che tale profilo fosse già stato considerato nella decisione impugnata e che la censura, in realtà, mirasse a contestare una valutazione giuridica e non un vero errore percettivo.

Norme richiamate

  • art. 625-bis, comma 4, c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto, quando è manifestamente infondato, è dichiarato inammissibile con procedura de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando l'errore prospettato ha natura valutativa e si innesta su un fatto correttamente percepito dalla Corte.
  • Non può essere qualificata come errore di fatto la censura che contesti, in realtà, la valutazione giuridica compiuta dal giudice di legittimità su circostanze già esaminate.
  • In tema di estorsione, la prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto può integrare minaccia contra ius quando sia strumentalmente usata per coartare la volontà altrui e ottenere risultati non dovuti o non conformi a giustizia.
  • La mera esistenza di un'azione civile non esclude di per sé la configurabilità della minaccia estorsiva se la relativa iniziativa viene valorizzata come strumento di pressione mediante condotte fraudolente o documentazione falsificata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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