Ordinanza n. 61/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno adottato dal Questore della Provincia di Crotone, recante prot. n. 36800 del 13.08.2025, notificato il 18.08.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Crotone di rifiuto del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rifiuto del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia cautelare concerneva in particolare la data del suo ingresso in Italia: il ricorrente sosteneva di essere entrato il 24 marzo 2025, mentre l'Amministrazione aveva individuato quale data di ingresso il 5 ottobre 2024, che secondo la prospettazione accolta in questa fase risulterebbe invece riferita all'ingresso in Grecia. Il TAR aveva già chiesto all'Amministrazione chiarimenti sulle modalità di individuazione della data di ingresso, ma tali chiarimenti non sono stati forniti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ritenendo applicabile anche nella fase cautelare l'art. 64, commi 2 e 4, c.p.a., ha considerato fornito un profilo di prova quanto alla data di ingresso in Italia indicata dal ricorrente, anche in ragione dell'inadempimento dell'Amministrazione all'ordinanza istruttoria. Ha inoltre ritenuto sussistente il pregiudizio derivante dalla necessità di regolarizzare la posizione di soggiorno in Italia. Ha quindi sospeso l'esecuzione del decreto di rifiuto e ordinato all'Amministrazione di riesaminare senza indugio la domanda, approfondendo in particolare la data di ingresso in Italia. La trattazione di merito è stata fissata per il 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Il TAR ne ha applicato i criteri anche nella fase cautelare, ritenendo fornito un profilo di prova sulla data di ingresso in Italia, anche in considerazione del mancato adempimento dell'Amministrazione all'ordine di fornire chiarimenti.
Massime di principio
- Anche nella fase cautelare il giudice amministrativo può applicare i criteri di valutazione probatoria previsti dall'art. 64, commi 2 e 4, c.p.a., traendo conseguenze processuali dal mancato adempimento dell'amministrazione a un ordine istruttorio.
- Il mancato riscontro dell'amministrazione a una richiesta giudiziale di chiarimenti su un fatto decisivo può consentire al giudice, nella fase cautelare, di ritenere fornito un profilo di prova della ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente.
- Quando il diniego del permesso di soggiorno incide sulla necessità di regolarizzare la posizione dello straniero, tale esigenza può integrare un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la sospensione dell'atto e il riesame amministrativo.
- In sede cautelare, la sospensione del diniego può essere accompagnata dall'ordine all'amministrazione di riesaminare senza indugio la domanda, concentrando l'istruttoria sul fatto controverso individuato dal giudice.
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