Cassazione Penale, Ordinanza n. 34911/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo, con tre motivi formulati in modo unitario, violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano generiche e indeterminate: mancava una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento delle censure e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. In tal modo il ricorso non consentiva di individuare con precisione i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'impugnazione deve contenere una specifica e puntuale enunciazione dei motivi, con indicazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; la loro mancanza rende il ricorso inammissibile.
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità
La censura processuale, se non specificamente argomentata e riferita alla motivazione della decisione, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano meramente assertivi, generici o indeterminati e non contengano una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- L'onere di specificità dell'impugnazione richiede che il ricorrente indichi con precisione le ragioni di diritto della censura e le parti della motivazione che si assumono erronee o illogiche.
- La Corte di cassazione non può svolgere il proprio sindacato se il ricorso non consente di comprendere quali siano, in concreto, i punti della decisione oggetto di contestazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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