Cassazione Penale, Ordinanza n. 38740/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal GIP e la condanna era stata confermata in appello per avere reso dichiarazioni false e omesso informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. In concreto, secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, non aveva dichiarato di essere sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, percependo così somme non dovute per euro 7.996,05. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, ha dedotto un unico motivo, formalmente rubricato come nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento perché, allo stato degli atti, non vi sarebbero stati elementi sufficienti e idonei a fondare un giudizio di addebitabilità dei fatti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto a sostegno dell'impugnazione e non individuava neppure i passaggi motivazionali della sentenza di appello specificamente censurati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, richiamata la giurisprudenza costituzionale sulla colpa nella causazione dell'inammissibilità, ha disposto anche il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di aumento oltre il massimo prevista dall'art. 616 c.p.p. per i casi di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per false dichiarazioni e omissioni finalizzate all'indebita percezione del reddito di cittadinanza
invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di immediato proscioglimento; la Corte nega la fondatezza della doglianza per difetto di specificità del ricorso
richiamato dal ricorrente quale parametro del motivo di ricorso; la Corte rileva che il motivo non espone in modo puntuale ragioni di diritto e circostanze di fatto
richiamato per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
menzionato come base della facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una specifica e puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata, indicando i passaggi argomentativi censurati e le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della doglianza; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La mera affermazione, in termini generici, dell'insufficienza degli elementi a carico non è idonea a fondare validamente una censura ex art. 129 c.p.p. se non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, è legittima la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, anche oltre il massimo edittale nei limiti consentiti dalla disciplina richiamata.
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