Cassazione Penale, Ordinanza n. 00729/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per furto. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in termini non specificati, la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano del tutto generici e aspecifici, non indicando puntualmente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi con la motivazione della decisione di merito. La sentenza di appello aveva valorizzato acquisizioni probatorie ritenute significative, la validità della querela della persona offesa, nonché la recidiva e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e formulato con motivi generici e aspecifici, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La statuizione di merito resta ferma: persiste l'affermazione di responsabilità per il reato di furto.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e aspecifici, cioè non indicano in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso che si limiti a censure generiche o non specificamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata è inammissibile.
- La Corte di cassazione non accoglie doglianze che non si confrontino con le argomentazioni decisive del giudice di merito, soprattutto quando la decisione sia sorretta da compiuta valutazione delle prove.
- La verifica sulla validità della querela e sulla recidiva rientra nella motivazione di merito; in cassazione occorre indicare specifiche censure logico-giuridiche per poter ottenere un sindacato utile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se non emergono ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00687/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00688/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00689/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00690/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00691/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00692/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →