Cassazione Penale, Ordinanza n. 29094/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna. I tre motivi di ricorso riguardavano: 1) l'accertamento della responsabilità; 2) la qualificazione giuridica del fatto; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la Corte di cassazione, tali censure erano in realtà dirette a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio e contrapponendo alla motivazione d'appello una diversa lettura difensiva, ritenuta generica e reiterativa dei motivi già dedotti in appello. In particolare, la decisione di merito era fondata sulla testimonianza del notaio, corroborata da prove documentali, e la Corte di appello aveva anche motivato adeguatamente sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità dei fatti, gli elevati importi oggetto di peculato, la personalità negativa dell'imputato e l'assenza di condotte riparatorie. La memoria difensiva depositata in cassazione riproponeva le stesse doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, meramente reiterativi di quelli di appello e, soprattutto, diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, logica ed esaustiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa ricostruzione del fatto quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, logica ed esente da vizi evidenti.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si limitano a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto e sul giudizio di responsabilità non può essere veicolata, in cassazione, come richiesta di rivalutazione delle prove o di preferenza per una diversa versione difensiva dei fatti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica, valorizzando elementi quali gravità del fatto, entità del danno o del profitto, personalità dell'imputato e assenza di condotte riparatorie.
- La riproposizione in memoria delle medesime censure già dichiarate generiche non vale a superare la causa di inammissibilità del ricorso.
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