Cassazione Penale, Ordinanza n. 14305/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che lo aveva dichiarato responsabile del reato di evasione. Con un unico motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, chiedendo sostanzialmente una rivalutazione delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile in sede di legittimità perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, mentre la sentenza impugnata aveva già svolto una disamina completa e logicamente coerente degli elementi di prova.
Norme richiamate
La responsabilità oggetto di censura riguardava il reato di evasione ex art. 385 c.p.; la Corte non entra nel merito della tipicità, ma rileva che la doglianza mira a contestare la valutazione probatoria già compiuta dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito quando la doglianza, sotto l'apparente veste del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove.
- Una motivazione di merito che dia conto in modo lineare, coerente ed esauriente degli elementi probatori resiste al sindacato di legittimità, salvo specifici vizi giuridicamente rilevanti.
- Il ricorso in cassazione è inammissibile quando non denuncia un errore di diritto o un vizio di motivazione rilevante nei limiti del controllo di legittimità, ma propone una lettura alternativa del compendio istruttorio.
Come è indicizzato
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