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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16256/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 03/03/2020 che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Livorno. Il ricorrente deduceva: (1) nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per violazione dell'art. 552, comma 2, c.p.p., perché il decreto era stato notificato durante l'espletamento dell'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.; sollevava anche questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui l'art. 552, comma 2, non prevederebbe la nullità quando il decreto sia notificato prima dell'interrogatorio; (2) carenza di motivazione circa la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di somme alle parti civili (mancata valutazione delle condizioni economiche dell'imputato e omissione di valutazione delle dichiarazioni di una testimone).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che l'art. 552, comma 2, c.p.p. prevede la nullità solo quando manca l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio (ai sensi dell'art. 375, comma 3), non richiedendo invece che il P.M. attenda l'effettivo svolgimento dell'interrogatorio prima di notificare il decreto: è stata richiamata la regola di tassatività delle nullità e la giurisprudenza (cfr. Sez. 5, Sent. n. 26436/2017, Bodinaku). L'eccezione di costituzionalità è stata respinta come generica e priva di specificazione della lesione dei diritti invocati; inoltre dall'istruttoria risultava che l'imputato era già stato interrogato nel corso delle indagini preliminari. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il giudice ha adeguatamente motivato la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento, avendo considerato la gravità dei fatti e la capacità economica desumibile dall'appropriazione di ingenti somme (circa € 622.275,43), non essendo emersi elementi idonei a dimostrare l'incapacità di far fronte all'onere. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità ex art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, pagamento di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende e liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa alle parti civili (Merkoci € 2.500; le altre parti civili cumulativamente € 4.000), oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 552 c.p.p., comma 2

    se non è preceduto [...] dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis

    La Corte interpreta la norma in senso letterale e restrittivo: la nullità opera solo per la mancata trasmissione dell'invito a presentarsi per l'interrogatorio, non per la mancata attesa dell'effettivo svolgimento dell'interrogatorio prima della notifica del decreto di citazione a giudizio

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma che disciplina la richiesta di interrogatorio dall'indagato; rilevanza nel ricorso in quanto il decreto era stato notificato mentre era in corso l'interrogatorio richiesto ai sensi di tale articolo

  • art. 375 c.p.p., comma 3

    Riferimento normativo richiamato dall'art. 552 c.p.p.; la nullità richiede che manchi l'invito per rendere l'interrogatorio ai sensi di questo comma

  • art. 177 c.p.p.

    Principio di tassatività delle nullità processuali richiamato per escludere un'interpretazione estensiva dell'art. 552 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma citata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • Costituzione, artt. 3, 24, 111

    Richiamati dal ricorrente in una questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata e generica, non dimostrando concretamente la lesione dei diritti invocati

Massime di principio

  • L'art. 552, comma 2, c.p.p. va interpretato in modo restrittivo: la nullità del decreto di citazione a giudizio sussiste solo se manchi l'invito a presentarsi per l'interrogatorio (art. 375, comma 3), non se il decreto è notificato prima dell'effettivo svolgimento dell'interrogatorio.
  • Per far valere una questione di legittimità costituzionale occorre indicare in modo specifico e motivato come la norma impugnata leda i diritti costituzionalmente garantiti; eccezioni generiche sono considerate manifestamente infondate.
  • Il giudice non è obbligato a un accertamento economico preventivo dettagliato quando subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento: è tenuto invece a motivare e a valutare le condizioni economiche solo se dagli atti emergono elementi che fanno dubitare della capacità di adempiere o se tali elementi vengono dedotti dalla difesa.
  • La prova di capacità di far fronte a una condizione patrimoniale (es. risorse indebitamente acquisite) può legittimare la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento a favore delle parti civili.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese, oltre somme a titolo di ammenda; è quindi importante selezionare e motivare attentamente i motivi di impugnazione.

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