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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23002/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva parzialmente respinto la richiesta di liberazione anticipata per sei semestri. Denuncia l'inosservanza/erronea applicazione dell'art. 24, comma 4 e 6-sexties lett. e) del d.l. n. 137/2020 (riguardo ai depositi via PEC) e deduce che l'ordinanza impugnata, costituita da un verbale prestampato, è priva di motivazione e di qualsiasi riferimento normativo a fondamento della declaratoria di inammissibilità; inoltre sostiene di avere tempestivamente depositato il reclamo all'indirizzo PEC indicato nell'elenco ministeriale, e quindi valido.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo principale: ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse priva dei requisiti minimi di motivazione (violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p.) e inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice. Ha sottolineato che le decisioni sulla liberazione anticipata richiedono valutazioni specifiche e frazionate per ciascun semestre e non possono basarsi su formule generiche o su moduli prestampati. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 4 e 6-sexties, lett. e) del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Riguarda la disciplina dei depositi via PEC agli uffici giudiziari: la Corte osserva che il deposito effettuato all'indirizzo PEC compreso nell'elenco ministeriale è valido ed efficace; qualora l'inammissibilità fosse stata fondata su un vizio di PEC, il ricorso sostiene che ciò non sarebbe corretto dato l'indirizzo utilizzato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di impugnazione in cassazione; qui è richiamata dal ricorrente per censurare l'assenza di riferimenti normativi e la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto violato questo obbligo perché il provvedimento era privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, rendendo impossibile il sindacato di legittimità.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (giurisprudenza)

    Richiamata per affermare che, data la natura processuale del vizio dedotto, il Collegio può esaminare gli atti e verificare che la descrizione fatta dalla difesa corrisponde agli atti.

  • Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018 (dep. 2019) - giurisprudenza

    Principio secondo cui in tema di liberazione anticipata il diniego motivato con frasi generiche o clausole di stile senza individuare specifici comportamenti del condannato è motivazione apparente e censurabile in cassazione.

Massime di principio

  • I provvedimenti che negano la liberazione anticipata devono contenere una motivazione specifica e congrua: non sono ammesse formule generiche o moduli prestampati privi di riferimenti ai comportamenti concreti del detenuto.
  • La valutazione della liberazione anticipata va compiuta semestre per semestre; il giudice deve verificare la concreta disponibilità del condannato alla partecipazione al trattamento rieducativo, non solo risultati formali.
  • La carenza o apparente della motivazione (violazione dell'art. 125 c.p.p.) rende il provvedimento annullabile in Cassazione e determina il rinvio per nuovo giudizio.
  • I depositi via PEC agli indirizzi indicati nell'elenco ministeriale previsto dal d.l. 137/2020 devono essere considerati validi; contestare l'inammissibilità per vizi di inoltro PEC richiede verifica degli indirizzi utilizzati.
  • In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe verificare e documentare (i) l'effettivo contenuto motivazionale dell'atto impugnato, (ii) la tempestività e modalità di deposito (con evidenza della PEC e dell'indirizzo ministeriale), e (iii) enucleare il vizio motivazionale rivolto a mostrare la mancanza di valutazione critica e specifica dei comportamenti del detenuto.

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