Cassazione Civile, Ordinanza n. 36076/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
Una parte aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro un atto di precetto notificatole dall'altra parte. Il giudice di pace aveva accolto solo in parte l'opposizione. In appello, il tribunale aveva accolto il gravame dell'originaria opponente, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per vizio della notificazione dell’atto introduttivo e rimettendo le parti davanti al giudice di pace ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., ma aveva compensato le spese di lite. La ricorrente ha quindi denunciato in cassazione la violazione del principio di soccombenza e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo il suo appello stato accolto, essa doveva essere considerata parte vittoriosa e che la compensazione non era sorretta da vere gravi ed eccezionali ragioni, perché il tribunale si era limitato a richiamare la natura meramente processuale della decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha ribadito che, quando il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio o per un vizio della citazione/notificazione che abbia causato la nullità, deve applicare il principio di soccombenza e porre le spese a carico della parte cui è imputabile l’irregolarità processuale. Ha inoltre precisato che la compensazione delle spese richiede la specifica indicazione di gravi ed eccezionali ragioni, non essendo sufficiente il generico richiamo alla natura processuale della controversia. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato in relazione la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Lagonegro, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"opposizione all’esecuzione"
norma processuale che regola l'opposizione proposta avverso l'esecuzione forzata o il precetto.
richiama il principio di soccombenza nella regolazione delle spese processuali.
consente la compensazione delle spese solo in presenza dei presupposti e di una motivazione specifica sulle gravi ed eccezionali ragioni.
prevede la rimessione della causa al primo giudice in caso di nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente quando la legge lo prevede.
art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162
ha modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c., disciplina richiamata dalla Corte nel precisare l'ambito della compensazione delle spese.
la Corte afferma che, anche nel testo vigente, la compensazione è ammessa solo nei casi previsti e con motivazione adeguata, secondo i principi elaborati anche dopo l'intervento della Corte costituzionale.
sentenza Corte cost. n. 77 del 19 aprile 2018
richiamata per ricordare la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e l'ampliamento delle ipotesi di compensazione.
Massime di principio
- In caso di cassazione della sentenza di primo grado per nullità derivante da difetto di contraddittorio o da vizi della vocatio in ius/notificazione, il giudice di appello deve regolare le spese secondo il principio di soccombenza, individuando la parte cui è imputabile l'irregolarità che ha determinato la nullità.
- La compensazione totale o parziale delle spese di lite richiede la puntuale indicazione di gravi ed eccezionali ragioni specifiche della controversia; non basta un richiamo generico alla natura processuale della decisione.
- Il solo fatto che la decisione di appello definisca la causa su una questione processuale non integra, di per sé, un motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese.
- La parte che abbia dato causa con un atto processuale nullo all'intera vicenda che conduce alla rimessione della causa al primo giudice può essere considerata soccombente ai fini della liquidazione delle spese, anche se abbia formalmente concluso per la rimessione stessa.
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