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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25179/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un'autovettura presso una concessionaria, finanziato mediante un contratto di credito al consumo erogato direttamente alla venditrice e collegato all'acquisto del bene. L'acquirente ha sostenuto che il veicolo non le fosse mai stato consegnato e ha chiesto la risoluzione sia del contratto di vendita sia del contratto di finanziamento, con restituzione delle somme versate. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva invece ritenuto non provata la consegna del veicolo, riconosciuto il collegamento negoziale tra vendita e finanziamento e dichiarato invalida la clausola che limitava l'opponibilità delle eccezioni del consumatore. La finanziatrice ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi risultanti da una dichiarazione sottoscritta dall'acquirente del 14 gennaio 2011, ritenuta autografa in esito a consulenza grafologica, dalla quale emergeva la volontà di cambiare tipo di vettura e di annullare l'acquisto precedente; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di ulteriori elementi documentali e violazione/falsa applicazione degli artt. 1322 e 1362 c.c. e dell'art. 22, comma 2, lett. r), del d.lgs. n. 262/2005, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ravvisato il collegamento funzionale tra i due contratti e l'inefficacia della clausola di limitazione delle eccezioni, senza considerare la condotta dell'acquirente e le modalità di erogazione del finanziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello del tutto insufficiente perché non si era confrontata con la documentazione decisiva acquisita al giudizio, in particolare con la lettera del 14 gennaio 2011 sottoscritta dall'acquirente e riconosciuta autografa, dalla quale sembrava emergere non una mancata consegna del bene, ma la volontà della stessa acquirente di cambiare vettura e di abbandonare il precedente acquisto. La Corte ha rilevato che il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare perché, a fronte di tale documento, fosse ancora configurabile l'inadempimento della venditrice all'obbligo di consegna e quale incidenza ciò avesse sul finanziamento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai rilievi della Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre rigettata l'istanza di anonimizzazione proposta dalla ricorrente, per mancanza di specifici motivi legittimi.

Norme richiamate

  • art. 124, comma 3, TUB

    richiamato come base del collegamento negoziale tra contratto di vendita e contratto di finanziamento nel credito al consumo, secondo la disciplina allora vigente.

  • art. 1322 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di mutuo di scopo e autonomia contrattuale; il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo mezzo.

  • art. 1362 c.c.

    invocato ai fini dell'interpretazione del contratto di finanziamento; il motivo è stato assorbito.

  • art. 22, comma 2, lett. r), d.lgs. n. 262/2005

    citato dalla ricorrente in relazione alla clausola del contratto di finanziamento che limitava l'opponibilità delle eccezioni; anche questo profilo è rimasto assorbito.

  • art. 52, comma 3, codice della privacy

    la Corte ha affermato che l'istanza di anonimizzazione richiede la deduzione di motivi legittimi specifici, non emergenti nel caso di specie.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    richiamata per affermare che la completa pretermissione di un documento decisivo colloca la motivazione sotto la soglia del 'minimo costituzionale'.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale può sussistere quando il giudice di merito ometta del tutto di confrontarsi con un documento o un fatto storico potenzialmente decisivo, soprattutto se già acquisito al processo e specificamente devoluto con il motivo di appello o di ricorso.
  • Quando la controversia riguarda un contratto di vendita collegato a un finanziamento finalizzato, il giudice deve valutare in modo unitario il materiale probatorio relativo sia alla sorte del bene sia alla permanenza dell'obbligazione di pagamento, spiegando l'incidenza degli eventuali atti dispositivi o rinunce del compratore.
  • La motivazione è meramente apparente o comunque costituzionalmente insufficiente se si limita ad affermazioni apodittiche sulla mancata prova di un fatto, senza misurarsi con le prove documentali e con le difese della parte.
  • In presenza di documenti sottoscritti dalla parte e non tempestivamente disconosciuti, il giudice deve dare conto del loro contenuto e del loro valore probatorio, specie quando essi possono incidere sulla ricostruzione dell'inadempimento dedotto a fondamento della domanda risolutoria.
  • L'istanza di anonimizzazione nei provvedimenti di cassazione non può essere accolta in modo automatico, ma richiede la specifica allegazione di motivi legittimi idonei a giustificarla.

Come è indicizzato

MaterieCredito al consumoMutuoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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