Cassazione Penale, Ordinanza n. 14930/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata è stata ritenuta congruamente motivata sul punto del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento all'art. 99 c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello lamentava l'inosservanza di norme penali e il difetto di motivazione in relazione all'art. 99 c.p., dunque contestava la disciplina e la motivazione del trattamento sanzionatorio, in particolare la recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure indeducibili in quanto attinenti al trattamento punitivo, osservando inoltre che la motivazione della sentenza impugnata era esistente, non illogica e sorretta da un adeguato esame delle deduzioni difensive e dei dati probatori.
Norme richiamate
La censura proposta sul punto è stata ritenuta inerente al trattamento punitivo e quindi non idonea a fondare un valido motivo di ricorso, alla luce della motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.
Massime di principio
- Le doglianze che investono esclusivamente il trattamento sanzionatorio, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, non illogica e supportata da adeguata disamina delle deduzioni difensive, non consentono un utile sindacato di legittimità se formulate in modo non deducibile o inammissibile.
- Il vizio di motivazione non è ravvisabile quando dalla sentenza impugnata emerga una motivazione esistente, lineare e coerente, fondata su un'esauriente valutazione del compendio probatorio e delle difese svolte.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dal provvedimento.
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