Cassazione Penale, Sentenza n. 42853/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scavone ha impugnato la sentenza che aveva confermato la sua condanna per il reato contestato negli artt. 110, 610, 339, primo comma, cod. pen. Il capo d'imputazione la riteneva, in concorso con altri, responsabile di aver impedito l'ingresso nello stabile all'avv. Scruci, bloccando il cancello elettrico e frappendosi fra lo Scruci e il proprietario Caruso, nel corso di un presidio di solidarietà per uno sfratto. Con il primo motivo la difesa ha censurato la qualificazione giuridica della condotta come violenza privata (art. 610 c.p.), sostenendo che la chiusura del cancello era momentanea e superabile elettricamente, che la motivazione della Corte sull'"eventualità" dell'apertura dall'interno sarebbe incompatibile con la violenza privata e che nessun testimone avrebbe riconosciuto la ricorrente fra gli impedienti. Con il secondo motivo ha dedotto l'errato diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo genericamente infondato: la Corte territoriale aveva motivato che la condotta della Scavone (chiusura manuale del cancello pedonale, tenendolo stretto, e frapposizione a barriera assieme a un altro) aveva impedito il contatto fra Caruso e il suo avvocato, comportamento ragionevole e prevedibile in vista dello sfratto, e pertanto integrava violenza privata. Le censure sulla momentaneità della chiusura e sulla mancata identificazione sono state giudicate semplici rilievi assertivi e non capaci di scalfire la motivazione. Anche il secondo motivo — relativo all'art. 131-bis — è stato ritenuto generico e non ha efficacemente contrastato la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso la non punibilità evidenziando la gravità, la pressione e l'intimidazione della condotta. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la condotta consistente nella chiusura del cancello pedonale, nel tenerlo stretto e nel frapporsi come barriera, impedendo il contatto tra il proprietario e il suo avvocato, integra il reato di violenza privata: l'ostruzione dell'altrui libertà di accesso è stata valutata come reale e prevedibile nella situazione concreta
Citato per la partecipazione in concorso: la sentenza assume che la ricorrente abbia agito in concorso con altri soggetti nel porre in essere la condotta impeditiva
art. 339 cod. pen., primo comma
Norma indicata nel capo di imputazione; dal testo della sentenza non emerge una specifica sviluppata interpretazione autonoma di questa norma rispetto alla ricostruzione prevalente della violenza privata
La Corte d'appello ha negato la non punibilità per particolare tenuità in ragione della gravita' della condotta e delle modalità (pressione e intimidazione): la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione motivata non fosse sindacabile e che il ricorso non avesse efficacemente contestato questa conclusione
Massime di principio
- La chiusura di un accesso e la frapposizione fisica possono integrare violenza privata anche se la misura appare temporanea, quando nella situazione concreta impediscono efficacemente un contatto o l'esercizio di un diritto e sono compiute con modalità idonee a esercitare pressione o intimidazione
- Le censure difensive fondate su mere congetture o sulla diversa valutazione delle risultanze probatorie, senza affrontare puntualmente la motivazione della corte territoriale, sono spesso ritenute generiche e inammissibili in Cassazione
- Per ottenere il riconoscimento della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis è necessario dimostrare in modo specifico la particolare tenuità del fatto; la sola affermazione generica in contrapposizione alla motivazione che valorizza la gravita' e le modalità della condotta è insufficiente
- L'identificazione formale dell'autore da parte di testimoni non è sempre l'unico elemento decisivo: la motivazione può fondarsi sulla complessiva ricostruzione dei fatti, su elementi di contesto e su dichiarazioni che rendono plausibile la responsabilità dell'imputato
- In impugnazione, è cruciale affrontare punto per punto la motivazione della sentenza impugnata; prospettare una diversa interpretazione senza confutare le argomentazioni specifiche della corte d'appello rischia di essere considerato mero rinnovamento delle doglianze e portare all'inammissibilità del ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42605/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42606/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42607/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42608/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42610/2022 del 10/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →