Cassazione Penale, Sentenza n. 8965/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva autorizzato la consegna a richiesta della Autorità giudiziaria romena ai fini dell'esecuzione di una condanna a 1 anno, 2 mesi e 20 giorni per due episodi di guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione dell'art. 24 L. n.69/2005 perché in Italia sarebbe pendente un procedimento per possesso di un machete (art. 4 L. n.110/1975) e la consegna gli impedirebbe di difendersi; 2) violazione del giusto processo perché la condanna romena sarebbe stata pronunciata "in absentia" e l'impugnazione non avrebbe effetto sospensivo in Romania; 3) violazione dell'art. 18-bis L. n.69/2005 perché il ricorrente sarebbe radicato in Italia (contratto di lavoro e domicilio presso la sorella) e dunque la consegna dovrebbe essere rifiutata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) nessuna prova della pendenza del procedimento italiano e, comunque, il rinvio della consegna per procedimento diverso è valutazione discrezionale della Corte d'appello; 2) la Corte d'appello ha accertato che il ricorrente "è comparso personalmente" al processo romeno e la condanna in absentia non impedisce di per sé la consegna; 3) il presunto "radicamento" in Italia non è provato: la documentazione si riferisce a soli cinque mesi, periodo coincidente con la commissione di uno dei reati in Romania, pertanto manca il radicamento reale e stabile richiesto. Il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata delle comunicazioni ex art. 22, comma 5, L. n.69/2005.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis
L'art. 18-bis prevede il motivo facoltativo di rifiuto quando lo Stato di esecuzione abbia già esercitato la giurisdizione sullo stesso reato; la Corte ha chiarito che tale motivo sussiste solo se al momento della ricezione della richiesta risulti un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato, condizione non verificata nel caso di specie.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 20
L'art. 20 riconosce alla Corte d'appello la facoltà discrezionale di rinviare la consegna per consentire il procedimento o l'espiazione della pena nel territorio nazionale; la Corte ha precisato che si tratta di una valutazione di opportunità che non richiede motivazione particolare e che il consegnando non può dolersi del mancato rinvio salvo abbia chiesto espressamente e dimostrato un interesse specifico.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 24
Richiamata dal ricorrente in relazione alla pendenza di procedimenti nazionali; la Corte ha valutato la rilevanza di tale norma nella conferma che la esistenza di procedimenti nazionali deve essere provata e qualificata temporalmente per incidere sul mandato di arresto europeo.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 22, comma 5
Norma procedurale sulle comunicazioni a seguito della decisione; la Corte ha disposto che la cancelleria esegua gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 22, comma 5.
Legge 15 febbraio 1975 (mod. Legge n. 110/1975) - art. 4
Articolo penale relativo al possesso di armi/strumenti atti a offendere (machete) richiamato quale reato per il quale il ricorrente avrebbe un procedimento pendente in Italia; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non ha provato la pendenza o l'effettiva compromissione delle facoltà difensive tali da impedire la consegna.
Massime di principio
- Il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis L. n.69/2005 opera solo se, al momento della ricezione del mandato, esiste un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sullo stesso reato; mere deduzioni generiche non sono sufficienti.
- La possibilità di rinviare la consegna per consentire lo svolgimento di procedimenti o l'espiazione di pene in Italia è una valutazione discrezionale (art. 20 L. n.69/2005); il richiedente deve sollecitare espressamente il rinvio e dimostrare un interesse specifico per poter censurare il mancato esercizio di tale discrezionalità.
- La condanna pronunciata "in absentia" nello Stato richiedente non impedisce, di per sé, l'esecuzione del mandato di arresto europeo; rileva l'effettiva possibilità di tutela nei termini previsti dall'ordinamento estero e la concreta situazione processuale rilevata dall'autorità esecutrice.
- La nozione di "residenza" o "radicamento" ai fini del rifiuto della consegna richiede elementi concreti e duraturi: presenza legale, continuità temporale e stabilità, coincidenza temporale con la commissione del reato e consolidamento degli interessi lavorativi, familiari e fiscali. Periodi brevi o documentazione limitata non comprovano il radicamento.
- Onere probatorio a carico del ricorrente: chi invoca pendenze processuali, radicamento o violazioni del giusto processo deve fornire prove specifiche e documentate; deduzioni generiche sono normalmente ritenute insufficienti.
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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