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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8965/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva autorizzato la consegna a richiesta della Autorità giudiziaria romena ai fini dell'esecuzione di una condanna a 1 anno, 2 mesi e 20 giorni per due episodi di guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione dell'art. 24 L. n.69/2005 perché in Italia sarebbe pendente un procedimento per possesso di un machete (art. 4 L. n.110/1975) e la consegna gli impedirebbe di difendersi; 2) violazione del giusto processo perché la condanna romena sarebbe stata pronunciata "in absentia" e l'impugnazione non avrebbe effetto sospensivo in Romania; 3) violazione dell'art. 18-bis L. n.69/2005 perché il ricorrente sarebbe radicato in Italia (contratto di lavoro e domicilio presso la sorella) e dunque la consegna dovrebbe essere rifiutata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) nessuna prova della pendenza del procedimento italiano e, comunque, il rinvio della consegna per procedimento diverso è valutazione discrezionale della Corte d'appello; 2) la Corte d'appello ha accertato che il ricorrente "è comparso personalmente" al processo romeno e la condanna in absentia non impedisce di per sé la consegna; 3) il presunto "radicamento" in Italia non è provato: la documentazione si riferisce a soli cinque mesi, periodo coincidente con la commissione di uno dei reati in Romania, pertanto manca il radicamento reale e stabile richiesto. Il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata delle comunicazioni ex art. 22, comma 5, L. n.69/2005.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis

    L'art. 18-bis prevede il motivo facoltativo di rifiuto quando lo Stato di esecuzione abbia già esercitato la giurisdizione sullo stesso reato; la Corte ha chiarito che tale motivo sussiste solo se al momento della ricezione della richiesta risulti un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato, condizione non verificata nel caso di specie.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 20

    L'art. 20 riconosce alla Corte d'appello la facoltà discrezionale di rinviare la consegna per consentire il procedimento o l'espiazione della pena nel territorio nazionale; la Corte ha precisato che si tratta di una valutazione di opportunità che non richiede motivazione particolare e che il consegnando non può dolersi del mancato rinvio salvo abbia chiesto espressamente e dimostrato un interesse specifico.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 24

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla pendenza di procedimenti nazionali; la Corte ha valutato la rilevanza di tale norma nella conferma che la esistenza di procedimenti nazionali deve essere provata e qualificata temporalmente per incidere sul mandato di arresto europeo.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 22, comma 5

    Norma procedurale sulle comunicazioni a seguito della decisione; la Corte ha disposto che la cancelleria esegua gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 22, comma 5.

  • Legge 15 febbraio 1975 (mod. Legge n. 110/1975) - art. 4

    Articolo penale relativo al possesso di armi/strumenti atti a offendere (machete) richiamato quale reato per il quale il ricorrente avrebbe un procedimento pendente in Italia; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non ha provato la pendenza o l'effettiva compromissione delle facoltà difensive tali da impedire la consegna.

Massime di principio

  • Il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis L. n.69/2005 opera solo se, al momento della ricezione del mandato, esiste un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sullo stesso reato; mere deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • La possibilità di rinviare la consegna per consentire lo svolgimento di procedimenti o l'espiazione di pene in Italia è una valutazione discrezionale (art. 20 L. n.69/2005); il richiedente deve sollecitare espressamente il rinvio e dimostrare un interesse specifico per poter censurare il mancato esercizio di tale discrezionalità.
  • La condanna pronunciata "in absentia" nello Stato richiedente non impedisce, di per sé, l'esecuzione del mandato di arresto europeo; rileva l'effettiva possibilità di tutela nei termini previsti dall'ordinamento estero e la concreta situazione processuale rilevata dall'autorità esecutrice.
  • La nozione di "residenza" o "radicamento" ai fini del rifiuto della consegna richiede elementi concreti e duraturi: presenza legale, continuità temporale e stabilità, coincidenza temporale con la commissione del reato e consolidamento degli interessi lavorativi, familiari e fiscali. Periodi brevi o documentazione limitata non comprovano il radicamento.
  • Onere probatorio a carico del ricorrente: chi invoca pendenze processuali, radicamento o violazioni del giusto processo deve fornire prove specifiche e documentate; deduzioni generiche sono normalmente ritenute insufficienti.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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