Cassazione Penale, Ordinanza n. 20275/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della corte di appello che aveva definito il giudizio ex art. 599-bis c.p.p. in base a un accordo sulla pena. Il ricorrente lamentava l'eccessività della pena, cercando di rimettere in discussione il trattamento sanzionatorio nonostante in appello avesse rinunciato a tutti gli altri motivi, conservando solo quelli sulla pena, sui quali era intervenuto l'accordo con il Procuratore generale. La Corte di cassazione ha ritenuto che, proprio per effetto di tale rinuncia parziale e dell'accordo sulla pena, il ricorso fosse proposto fuori dei casi consentiti dalla legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, finalizzata all'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., preclude la successiva contestazione in cassazione anche delle questioni rilevabili d'ufficio, analogamente a quanto accade con la rinuncia all'impugnazione. In particolare, non può essere nuovamente dedotta la mera eccessività della pena, perché il tema sanzionatorio era già stato oggetto di accordo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rinuncia ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
Cassa delle ammende
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando l'appello è definito con accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e l'imputato rinuncia agli altri motivi di gravame, la cognizione del giudice resta circoscritta ai soli punti non rinunciati e l'effetto preclusivo si estende al successivo giudizio di cassazione.
- In presenza di un accordo sulla pena, non è consentito proporre ricorso per cassazione deducendo la mera eccessività del trattamento sanzionatorio, se tale profilo è già stato oggetto dell'intesa processuale.
- La rinuncia ai motivi di appello collegata al patteggiamento in appello impedisce di riproporre questioni, anche rilevabili d'ufficio, che risultino incompatibili con la rinuncia medesima, con effetti analoghi alla rinuncia all'impugnazione.
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